Art. 25 
 
                         Misure finanziarie 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle  misure  fitosanitarie
contenute nel presente decreto gravano sui proprietari o  conduttori,
a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle  aree  non  agricole
ricadenti nella zona delimitata. 
  2.  Le  misure  eseguite  in  adempimento  dei  decreti  di   lotta
obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi  fitosanitari
regionali  contro  la  Xylella  fastidiosa,  ammissibili   ai   sensi
dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014  del  15  maggio  2014,
possono ricevere un contributo finanziario  secondo  le  disposizioni
contenute nel citato regolamento. 
  3. Gli enti pubblici e i soggetti privati  nella  zona  delimitata,
per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti  di
lotta  obbligatoria  e  delle  disposizioni   emanate   dai   Servizi
fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili
con  altre  risorse  pubbliche,  possono   ricevere   un   contributo
finanziario nei limiti delle risorse stanziate per  la  dichiarazione
dello stato di calamita' naturale.