Art. 25 Scuole italiane all'estero 1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19. 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.