Art. 25 
 
 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "di  cui  all'articolo  30,  comma  1,
nonche' del rispetto del  principio  di  rotazione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42,  nonche'
del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti" ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le
stazioni appaltanti possono, altresi', applicare le  disposizioni  di
cui all'articolo 50."; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole: ", adeguatamente motivato"  sono
sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o
piu' operatori economici"; 
      2) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "ove  esistenti,"  sono
inserite le seguenti: "di almeno  dieci  operatori  economici  per  i
lavori, e, per i servizi e le forniture"; 
      3) alla lettera c), le parole: "la procedura negoziata  di  cui
all'articolo  63"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "procedura
negoziata" e le  parole:  "dieci  operatori"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "quindici operatori"; 
      4) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  4,  lettera
a),"; 
    c) al comma 3, le  parole:  "di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara", sono sostituite dalle seguenti: "per  gli
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35,  si  applicano  le
previsioni di cui al comma 2"; 
    d) al comma 4, dopo le parole:  "inferiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 35," sono inserite le seguenti: "comma  1,  lettera  a),
calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9,"; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel caso in cui  la
stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure  negoziate  di
cui   al   comma   2,   la    verifica    dei    requisiti    avviene
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere
le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni  appaltanti  devono
verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali, se richiesti nella lettera di invito"; 
    f) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi; 
    g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei  mercati
elettronici di cui  al  comma  6,  per  gli  affidamenti  di  importo
inferiore a 40.000 euro,  la  verifica  sull'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui  all'articolo  80  e'  effettuata  su  un  campione
significativo in fase di ammissione e  di  permanenza,  dal  soggetto
responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta  ferma  la
verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."; 
    h) al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente "Nelle
predette linee guida sono  anche  indicate  specifiche  modalita'  di
rotazione degli inviti e degli  affidamenti  e  di  attuazione  delle
verifiche sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la  stazione
appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di  esclusione  delle
offerte anomale.". 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'articolo 36 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. L'affidamento e
          l'esecuzione di lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
          inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34,
          e 42 nonche' del rispetto del principio di rotazione  degli
          inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo  da   assicurare
          l'effettiva   possibilita'    di    partecipazione    delle
          microimprese,  piccole  e  medie   imprese.   Le   stazioni
          appaltanti possono altresi' applicare  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 50. 
              2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  37  e
          38 e salva la  possibilita'  di  ricorrere  alle  procedure
          ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
          di lavori, servizi e forniture di  importo  inferiore  alle
          soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo   le   seguenti
          modalita': 
                a) per affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000
          euro, mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
          consultazione di due o piu' operatori  economici  o  per  i
          lavori in amministrazione diretta; 
                b) per affidamenti di  importo  pari  o  superiore  a
          40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
          soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
          mediante  procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove
          esistenti,  di  almeno  dieci  operatori  economici  per  i
          lavori, e, per i servizi e le forniture  di  almeno  cinque
          operatori economici individuati sulla base di  indagini  di
          mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici,  nel
          rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
          possono essere eseguiti anche in  amministrazione  diretta,
          fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i  quali
          si  applica  comunque   la   procedura   negoziata   previa
          consultazione di cui al periodo  precedente.  L'avviso  sui
          risultati  della   procedura   di   affidamento,   contiene
          l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
                c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
          euro e inferiore a 1.000.000 di  euro,  mediante  procedura
          negoziata con consultazione di  almeno  quindici  operatori
          economici, ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di
          rotazione degli inviti, individuati sulla base di  indagini
          di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
          L'avviso sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,
          contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
              d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
          di euro mediante ricorso alle  procedure  ordinarie,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera
          a). 
              3.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e), del  presente  codice,
          relativi alle opere di urbanizzazione a  scomputo  per  gli
          importi inferiori a  quelli  di  cui  all'articolo  35,  si
          applicano le previsioni di cui al comma 2. 
              4. Nel caso di  opere  di  urbanizzazione  primaria  di
          importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma
          1, lettera a), calcolato secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 35,  comma  9,  funzionali  all'intervento  di
          trasformazione  urbanistica  del  territorio,  si   applica
          l'articolo 16, comma  2-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              5. Nel caso in cui la stazione appaltante  abbia  fatto
          ricorso alle procedure negoziate di  cui  al  comma  2,  la
          verifica  dei  requisiti  avviene  sull'aggiudicatario.  La
          stazione appaltante puo', comunque, estendere le  verifiche
          agli altri  partecipanti.  Le  stazioni  appaltanti  devono
          verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari
          e tecnico professionali,  se  richiesti  nella  lettera  di
          invito. 
              6.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al
          presente articolo le stazioni appaltanti possono  procedere
          attraverso un mercato  elettronico  che  consenta  acquisti
          telematici basati su un  sistema  che  attua  procedure  di
          scelta  del  contraente   interamente   gestite   per   via
          elettronica. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette  a  disposizione  delle
          stazioni appaltanti il mercato elettronico delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma  6,  per
          gli affidamenti di importo  inferiore  a  40.000  euro,  la
          verifica sull'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 80 e' effettuata su un campione  significativo
          in  fase  di  ammissione  e  di  permanenza,  dal  soggetto
          responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.  Resta
          ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5. 
              7. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare
          le stazioni  appaltanti  e  migliorare  la  qualita'  delle
          procedure di cui al presente articolo,  delle  indagini  di
          mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi
          degli operatori economici. Nelle predette linee guida  sono
          anche indicate  specifiche  modalita'  di  rotazione  degli
          inviti e degli affidamenti e di attuazione delle  verifiche
          sull'affidatario  scelto  senza  svolgimento  di  procedura
          negoziata, nonche' di effettuazione degli inviti quando  la
          stazione appaltante intenda  avvalersi  della  facolta'  di
          esclusione delle  offerte  anomale.  Fino  all'adozione  di
          dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9. 
              8. Le  imprese  pubbliche  e  i  soggetti  titolari  di
          diritti speciali ed esclusivi per gli  appalti  di  lavori,
          forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli
          da  115  a  121,  applicano  la  disciplina  stabilita  nei
          rispettivi regolamenti, la  quale,  comunque,  deve  essere
          conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
          concorrenza. 
              9. In caso di ricorso  alle  procedure  ordinarie,  nel
          rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i  termini
          minimi stabiliti negli articoli  60  e  61  possono  essere
          ridotti  fino  alla  meta'.  I  bandi  e  gli  avvisi  sono
          pubblicati  sul  profilo  del  committente  della  stazione
          appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi  di  gara
          presso l'ANAC di cui all'articolo  73,  comma  4,  con  gli
          effetti previsti dal comma 5,  del  citato  articolo.  Fino
          alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli  effetti
          giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi
          per i  contratti  relativi  a  lavori  di  importo  pari  o
          superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi
          a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla  Gazzetta
          ufficiale  della  Repubblica   italiana,   serie   speciale
          relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli
          avvisi e i bandi per  i  contratti  relativi  a  lavori  di
          importo inferiore a cinquecentomila  euro  sono  pubblicati
          nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.".