Art. 25 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo  59  e'
abrogato. 
  2.  Al  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 9 marzo  2006,  n.  80,  l'articolo  7  e'
abrogato. 
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il  comma
339 e' abrogato. 
  4. I commi 219, 220, 222 e  224  dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208  nonche'  il  quarto  periodo  del  comma  227
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 25: 
              - L'art. 59 del citato  decreto  legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          «Rilevazione dei costi». 
              - L'art. 7 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,
          convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n.
          80, abrogato dal presente  decreto,  recava:  «Monitoraggio
          della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68». 
              - Si riporta il testo del comma 227 dell'art.  1  della
          citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal  presente
          decreto: 
              «227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi  1  e
          2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  possono
          procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
          personale  a   tempo   indeterminato   di   qualifica   non
          dirigenziale nel limite  di  un  contingente  di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
          tecnologi  restano  ferme  le  percentuali  di  turn   over
          previste dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  114.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' nell'attuazione  delle  attivita'  di  ricerca,
          tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma  4,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  e  nelle  more
          della  emanazione  dei   decreti   di   riordino   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, gli istituti e gli enti di ricerca possono  continuare
          ad avvalersi del personale con contratto di  collaborazione
          coordinata e  continuativa  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa  verifica  di
          idoneita', di contratti a tempo determinato a valere  sulle
          risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
          nonche',  nel  limite  del  30  per  cento,  sulle  risorse
          derivanti  dalle  facolta'   assunzionali   disponibili   a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
          cui al presente comma il personale di cui  all'art.  3  del
          decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165.   Sono
          conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni centrali.».