Art. 25 Abrogazioni 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 e' abrogato. 2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 e' abrogato. 3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 e' abrogato. 4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonche' il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 25: - L'art. 59 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abrogato dal presente decreto, recava: «Rilevazione dei costi». - L'art. 7 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, abrogato dal presente decreto, recava: «Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68». - Si riporta il testo del comma 227 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dal presente decreto: «227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.».