Art. 25 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  204,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5  milioni
di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8,  9,
13  e  14,  nonche'  dai  commi  1  e  2   del   presente   articolo,
complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017,  61,67
milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro  per
l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91  milioni  di
euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024  e  48,44
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61  milioni
di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20
milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) quanto a 0,18  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno  2018,  mediante  il
versamento  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   da   parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di  euro  per  l'anno  2018
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme
destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
    e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9  milioni  di
euro per l'anno  2018  e  4,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Nel caso in  cui  siano  in  procinto  di  verificarsi  nuovi  o
maggiori oneri  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  indicate  agli
articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della  presente
legge, si applicano le procedure per la compensazione  degli  effetti
finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modificazioni,  utilizzando
prioritariamente le risorse  accantonate  e  rese  indisponibili,  ai
sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle  finanze,
anche  avvalendosi  del  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
28  giugno  2012,  n.  92,  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10,
13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge. 
  5. In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4  del  presente
articolo,   e'   accantonato   e   reso   indisponibile   a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per
cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11,  13,  comma
2,  e  14,  comma  4,  della  presente  legge,  fino  all'esito   del
monitoraggio previsto dal secondo periodo  del  citato  comma  4  del
presente articolo. Le somme accantonate e  non  utilizzate  all'esito
del monitoraggio sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
destinate al Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 204, della citata legge n.
          208 del 2015: 
              «204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo
          non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei  tempi
          e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione
          finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.». 
              - Si riporta l'art. 18, comma 1, del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
          a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
          in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in  sede  europea,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  assegna  una  quota   delle   risorse   nazionali
          disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri.». 
              - Si riporta l'art. 10 del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n.  307  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre  2004"  e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                c) al comma 37 dell'art. 32  le  parole:  "30  giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e  successive  modificazioni,
          e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta l'art. 118 della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388, e successive  modificazioni  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2001): 
              «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della  formazione  professionale  continua,  in
          un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia  di
          occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
          ciascuno    dei    settori    economici     dell'industria,
          dell'agricoltura, del terziario e  dell'artigianato,  nelle
          forme   di   cui   al    comma    6,    fondi    paritetici
          interprofessionali nazionali per  la  formazione  continua,
          nel  presente  articolo  denominati  "fondi".  Gli  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  possono   prevedere
          l'istituzione di fondi anche per settori diversi,  nonche',
          all'interno degli stessi, la  costituzione  di  un'apposita
          sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi   relativi   ai
          dirigenti  possono  essere  costituiti   mediante   accordi
          stipulati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro    e    dei    dirigenti    comparativamente    piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in tutto o  in  parte  piani
          formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
          concordati  tra  le  parti   sociali,   nonche'   eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra  le  parti.  I  piani
          aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
          le  regioni  e  le   province   autonome   territorialmente
          interessate. I progetti relativi ai  piani  individuali  ed
          alle iniziative propedeutiche e connesse ai  medesimi  sono
          trasmessi  alle   regioni   ed   alle   province   autonome
          territorialmente interessate, affinche' ne  possano  tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo  integrativo  stabilito  dall'art.  25,   quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
          presente comma, i fondi  si  attengono  al  criterio  della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'art. 25 della legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1º gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'art.  25
          della legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art.  9,  comma  5,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'art.  9,
          comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'art. 66 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'art. 25 della citata  legge  n.  845  del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art.  25
          della  citata  legge  n.  845  del   1978,   e   successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso  e  le  relative  sanzioni,  che   vengono   versate
          dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236. Le  disponibilita'  sono  ripartite  su  base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'art. 25  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al   Fondo   di   cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, dell'importo aggiuntivo di  lire  25  miliardi  per
          l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.  144,
          sono: 
                a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di  cui  al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in  via   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; 
                b) per il  restante  25  per  cento  accantonati  per
          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro
          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini
          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  di
          cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  ed  il
          versamento stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica
          anche ai programmi o alle attivita' di  assistenza  tecnica
          in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200  miliardi,  per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20  per
          cento  destinato  prioritariamente   all'attuazione   degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive  modificazioni  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui  all'art.  16  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015): 
              «107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.». 
              - Si riporta l'art. 17, commi da 12 a 13 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'art. 21. Qualora i  suddetti  stanziamenti  non  siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
          di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
          l'espressione del  parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle  predette  leggi.  Qualora  le  commissioni  non   si
          esprimano entro il termine  di  cui  al  terzo  periodo,  i
          decreti possono essere adottati in via definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'art.  21,   comma   1-ter,   lettera   f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art.  81
          della Costituzione. La medesima procedura e'  applicata  in
          caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'art. 61 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge  28  giugno
          2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato
          del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
          del lavoro in una prospettiva di crescita). - (Omissis). 
              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori.».