Art. 25 
 
 
                         Attivita' di scavo 
 
  1. Fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  34,  comma  7,  del
decreto-legge   12   settembre   2014,   n.   133,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita'
di  scavo  da  realizzare  nei  siti   oggetto   di   bonifica   gia'
caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: 
    a) nella  realizzazione  degli  scavi  e'  analizzato  un  numero
significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni  di
misura  rappresentative  dell'estensione  dell'opera  e  del   quadro
ambientale conoscitivo. Il  piano  di  dettaglio,  comprensivo  della
lista degli analiti da  ricercare  e'  concordato  con  l'Agenzia  di
protezione ambientale territorialmente competente  che  si  pronuncia
entro e non oltre il termine di trenta  giorni  dalla  richiesta  del
proponente,  eventualmente  stabilendo  particolari  prescrizioni  in
relazione  alla  specificita'  del   sito   e   dell'intervento.   Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli
Enti interessati il piano operativo degli interventi  previsti  e  un
dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei
lavori; 
    b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio
agli interventi e alle opere  di  prevenzione,  messa  in  sicurezza,
bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V,  della  Parte
IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
nel rispetto della normativa vigente in tema di  salute  e  sicurezza
dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie  a
non aumentare i livelli  di  inquinamento  delle  matrici  ambientali
interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in
presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive  di
contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate  nel  corso
delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel  rispetto  delle
norme in materia di gestione dei rifiuti. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 7, del citato
          decreto-legge n. 133 del 2014: 
              «Art. 34 (Modifiche al decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, per la  semplificazione  delle  procedure  in
          materia  di  bonifica  e  messa  in   sicurezza   di   siti
          contaminati. Misure urgenti per la realizzazione  di  opere
          lineari realizzate nel  corso  di  attivita'  di  messa  in
          sicurezza e di bonifica). - (omissis). 
              7. Nei siti inquinati, nei quali sono in  corso  o  non
          sono ancora avviate attivita' di messa in  sicurezza  e  di
          bonifica, possono  essere  realizzati  interventi  e  opere
          richiesti dalla normativa sulla  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro,  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   di
          impianti  e  infrastrutture,  compresi   adeguamenti   alle
          prescrizioni   autorizzative,   nonche'    opere    lineari
          necessarie per  l'esercizio  di  impianti  e  forniture  di
          servizi  e,  piu'  in  generale,  altre  opere  lineari  di
          pubblico interesse a  condizione  che  detti  interventi  e
          opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non
          pregiudicano ne'  interferiscono  con  il  completamento  e
          l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per  la
          salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. 
              (omissis).». 
              - Per  il  testo  dell'art.  242,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda  nelle  note  all'art.
          11. 
              - Per il Titolo  V,  della  Parte  Quarta,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - La Parte Sesta, del citato decreto legislativo n. 152
          del 2006, reca: «Norme in materia  di  tutela  risarcitoria
          contro i danni all'ambiente».