Art. 25 
 
Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
  n.   159.   Disposizioni   in   materia   di   acquisizione   della
  documentazione antimafia per i terreni agricoli  e  zootecnici  che
  usufruiscono di fondi europei 
 
  1. All'articolo 83 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «i concessionari  di  opere  pubbliche»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  concessionari  di  lavori  o  di
servizi pubblici»; 
    b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui  valore
complessivo non supera i 150.000 euro»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La documentazione di cui al  comma  1  e'  sempre  prevista
nelle  ipotesi  di  concessione  di  terreni  agricoli  e  zootecnici
demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
dalla  politica  agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro  valore
complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque  titolo
acquisiti, che usufruiscono di fondi europei». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  83  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 83. (Ambito di applicazione della  documentazione
          antimafia). - 1. Le pubbliche amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici, anche costituiti in stazioni  uniche  appaltanti,
          gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro  ente
          pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo
          Stato o da altro ente pubblico nonche' i  concessionari  di
          lavori  o  di  servizi  pubblici,   devono   acquisire   la
          documentazione antimafia di cui all'articolo  84  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti  relativi  a  lavori,  servizi   e   forniture
          pubblici,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire   i
          provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
              2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai
          contraenti generali di cui  all'articolo  176  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di  seguito  denominati
          «contraente generale». 
              3. La documentazione di cui al comma 1 non e'  comunque
          richiesta: 
                a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di  cui  al
          comma 1; 
                b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla
          lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i  cui  organi
          rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione
          e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o
          di regolamento, alla verifica di particolari  requisiti  di
          onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una  delle
          cause di sospensione, di decadenza  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67; 
                c) per il rilascio o rinnovo delle  autorizzazioni  o
          licenze di polizia di competenza delle autorita'  nazionali
          e provinciali di pubblica sicurezza; 
                d) per la stipulazione o approvazione di contratti  e
          per la concessione di erogazioni a favore di  chi  esercita
          attivita' agricole  o  professionali,  non  organizzate  in
          forma  di  impresa,  nonche'  a  favore  di  chi   esercita
          attivita' artigiana  in  forma  di  impresa  individuale  e
          attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale  in  forma
          individuale; 
                e) per i provvedimenti, gli atti ed  i  contratti  il
          cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. 
              3-bis. La documentazione di cui al comma  1  e'  sempre
          prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
          zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
          sostegno  previsti  dalla  politica  agricola   comune,   a
          prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
          terreni  agricoli,  a  qualunque  titolo   acquisiti,   che
          usufruiscono di fondi europei.».