Art. 25 Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna. 1. Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5. 1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
Note all'art. 25: Il testo dell'articolo 17, della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 17. Personale civile 1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. 1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna e' calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5. 1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis e' subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli articoli 2 e 3.". Il testo dell'articolo 5, della citata legge 21 luglio 2016, n. 145 , cosi' recita: "Art. 5. Indennita' di missione 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali e' corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennita' a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. L'indennita' di missione di cui al comma 1 e' calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi previste, puo' essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennita' di cui al comma 1 e' calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. 4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 5. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati. 6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.".