Art. 24. Comunita' educante 1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunita' nell'ambito degli organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297/1994. 3. La progettazione educativa e didattica, che e' al centro dell'azione della comunita' educante, e' definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della liberta' di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attivita' che ne assicurano un incremento, nonche' l'utilizzo integrale delle professionalita' in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attivita' del collegio nell'ambito dell'impegno orario.