(( Art. 25-decies Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 e' abrogato. 2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »; b) al comma 4, le parole: « prodotti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »; c) al comma 5, le parole: « prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »; d) al comma 5-bis, le parole: « sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « sostanze liquide di cui al comma 1-bis » e le parole: « prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis ». 3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento »; b) l'ultimo periodo e' soppresso. 4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente. 5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « a distanza » sono inserite le seguenti: « , anche transfrontaliera, »; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina ». 6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: « sigarette elettroniche », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « o contenitori di liquido di ricarica ». 7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di attuazione ». 8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: « per ricaricare una sigaretta elettronica » sono aggiunte le seguenti: « , anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ». 9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ». 10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.». 11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici. 12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque per cento ». 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede: a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies; b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi Il testo modificato dell'articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 8. Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), come modificato dalla presente legge: "Art. 21. Sigarette elettroniche 1. - 10. (Omissis). 11. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina. 12. - 17. (Omissis). 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo." Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 6 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 25. Sanzioni 1. - 3. (Omissis). 4. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante ed all'importatore che producono, importano o immettono sul mercato sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 21, commi 6, 7, 8, 9, o che svolgono comunicazioni commerciali o compiono forme di contributi pubblici o privati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica in violazione: delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a); delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00. Omissis." Si riporta il testo vigente del comma 50-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. 50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti: a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di attuazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; b) pubblicita', diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50; c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima." Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 6 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Definizioni Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no; f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che puo' essere consumato per via nasale; i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo; l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio; o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco che puo' essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua e' considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da arrotolare; p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: 1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; 2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che puo' essere consumato mediante un processo di combustione; r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso; s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze; t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina; z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo; aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del tabacco; bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e' aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto ovvero odore e gusto; dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile prima o durante il consumo del prodotto del tabacco; ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacita' dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi; ff) tossicita': il grado di nocivita' di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o esposizione ripetuti o continui; gg) mutamento sostanziale della situazione: un aumento minimo del 10 per cento del volume delle vendite per una data categoria di prodotti in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 6, comma 7, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria di prodotto, registrato sulla base dell'indagine speciale Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di diffusione; in ogni caso, si considera che non vi e' un mutamento sostanziale della situazione se il volume delle vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell'Unione europea; hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato; ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude o di una busta autoportante; mm) avvertenza relativa alla salute: un'avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione, secondo quanto previsto dal presente decreto; nn) avvertenza combinata relativa alla salute: un'avvertenza relativa alla salute composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto dal presente decreto; oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: 1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attivita' in quello Stato membro; 2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attivita', comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; pp) consumatore: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attivita' commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; qq) sistema di verifica dell'eta': un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'eta' del consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle norme nazionali; rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; ss) importazione di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo al momento dell'entrata nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione; uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 39-terdecies del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: "Art. 39-terdecies Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione 1. - 2. (Omissis). 3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Omissis." Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9. Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.