(( Art. 25-octies 
 
             Misure per il rilancio di Campione d'Italia 
 
  1. Nelle more della revisione della disciplina  dei  giochi,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario
incaricato  di  valutare  la   sussistenza   delle   condizioni   per
l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della
casa da gioco nel comune di Campione d'Italia. 
  2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale
del territorio, opera  anche  in  raccordo  con  gli  enti  locali  e
territoriali della regione Lombardia nonche' con operatori  economici
e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli  interventi
da realizzare. 
  3. Per lo svolgimento dell'incarico, al  Commissario  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 188-bis. - (Campione d'Italia) - 1. Ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  i  redditi,  diversi   da   quelli
d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo  di
professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia,  prodotti
in franchi svizzeri  nel  territorio  dello  stesso  comune,  e/o  in
Svizzera, sono computati  in  euro  sulla  base  del  cambio  di  cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. 
  2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali,  dalle
societa' di persone e da societa' ed enti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettere a), b) e c),  iscritti  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita'  locale,  nel  comune  di  Campione  d'Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel comune di  Campione  d'Italia,  sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9,  comma
2, ridotto  forfetariamente  del  30  per  cento.  Nel  caso  in  cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di
Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito  per  cui
e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al  primo  periodo
sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa  di   tenere   un'apposita
contabilita' separata. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi
relativi  a  beni  e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio
dell'attivita' svolta nel comune di Campione d'Italia e al  di  fuori
di esso concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nel  citato
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che  concorrono  a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o  compensi  e
degli altri proventi. 
  3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro  debito
d'imposta in euro. 
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 
  5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente
articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di  una
riduzione pari alla  percentuale  di  abbattimento  calcolata  per  i
redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi  1  e
2,  con  un  abbattimento  minimo  di  euro  26.000.  Ai  fini  della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel  comune  di
Campione d'Italia si applicano le disposizioni di  cui  al  comma  2,
secondo e terzo periodo. 
  6. Le agevolazioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. ». 
  5. All'articolo 17 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  « 3-bis. Il valore della  produzione  netta  in  franchi  svizzeri,
determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da  attivita'
esercitate nel comune di Campione  d'Italia,  e'  computato  in  euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente  del  30
per cento. Al valore della  produzione  netta  espresso  in  euro  si
applica la medesima riduzione calcolata per i  franchi  svizzeri,  in
base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento  minimo
di euro 26.000. 
  3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita'  anche
al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia,  ai  fini
dell'individuazione della quota di valore della produzione netta  per
cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. 
  3-quater. Le agevolazioni di cui al comma  3-bis  si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.». 
  6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « inferiore al 20 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « inferiore al 30 per cento ». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni
per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a euro 10,53
milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro  per  l'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a  10,53
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. ))