(( Art. 25-novies 
 
Istituzione  dell'imposta  sui  trasferimenti  di  denaro  all'estero
effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui  all'articolo
    114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019  e'  istituita  un'imposta  sui
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati  verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea   da
istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  offrono
il  servizio  di  rimessa  di  somme   di   denaro,   come   definito
dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta e' dovuta in  misura  pari  all'1,5
per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire
da un importo minimo di euro 10. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  sentita  la
Banca d'Italia, emana uno o piu'  provvedimenti  per  determinare  le
modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma
1. 
  3. Nel pieno rispetto delle vigenti  normative  antiriciclaggio,  i
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  sono
perfezionati esclusivamente su canali  di  operatori  finanziari  che
consentono la piena tracciabilita' dei flussi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  114-decies
          del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 114-decies Operativita' transfrontaliera 
              1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
          succursali nel territorio della Repubblica  e  degli  altri
          Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono
          stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica.  Il
          primo insediamento e' preceduto da una  comunicazione  alla
          Banca d'Italia da  parte  dell'autorita'  competente  dello
          Stato di origine. 
              3. Gli istituti di pagamento italiani possono  prestare
          i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario  senza
          stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
          dalla Banca d'Italia. 
              4.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono
          prestare  i  servizi  di  pagamento  nel  territorio  della
          Repubblica senza stabilirvi succursali dopo  che  la  Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di origine. 
              4-bis. Gli istituti di  pagamento  comunitari,  che  ai
          sensi dei commi 2 e 4  prestano  servizi  di  pagamento  in
          Italia, concedono credito collegato  all'emissione  o  alla
          gestione di carte di credito nel rispetto delle  condizioni
          stabilite dalla Banca d'Italia. Quando  queste  ultime  non
          ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato  al
          rilascio  dell'autorizzazione;  si   applica,   in   quanto
          compatibile, l'articolo 114-novies. 
              5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
          succursali o prestare servizi di  pagamento  in  uno  Stato
          terzo senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia. 
              6. Il presente articolo si applica anche  nel  caso  di
          operativita'   transfrontaliera   mediante   l'impiego   di
          agenti." 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11  (Attuazione
          della  direttiva  2007/64/CE,  relativa   ai   servizi   di
          pagamento  nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE): 
              "Articolo 1 Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni; 
              b) «servizi di pagamento»: le attivita'  come  definite
          dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b-bis)  «servizio  di   disposizione   di   ordine   di
          pagamento»: un servizio che dispone l'ordine  di  pagamento
          su  richiesta   dell'utente   di   servizi   di   pagamento
          relativamente a un conto di pagamento  detenuto  presso  un
          altro prestatore di servizi di pagamento; 
              b-ter)  «servizio  di  informazione  sui   conti»:   un
          servizio online che fornisce informazioni  relativamente  a
          uno o piu'  conti  di  pagamento  detenuti  dall'utente  di
          servizi di pagamento presso un altro prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  presso  piu'  prestatori  di  servizi  di
          pagamento; 
              c) «operazione di  pagamento»:  l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
              c-bis)   «operazione   di   pagamento   a    distanza»:
          un'operazione di  pagamento  iniziata  tramite  internet  o
          tramite un  dispositivo  che  puo'  essere  utilizzato  per
          comunicare a distanza; 
              c-ter) «convenzionamento di operazioni  di  pagamento»:
          un servizio  di  pagamento  fornito  da  un  prestatore  di
          servizi di  pagamento  che  stipula  un  contratto  con  il
          beneficiario per accettare  e  trattare  le  operazioni  di
          pagamento e che da' luogo a un trasferimento  di  fondi  al
          beneficiario; 
              c-quater) «emissione di  strumenti  di  pagamento»:  un
          servizio di pagamento fornito da un prestatore  di  servizi
          di pagamento  che  stipula  un  contratto  per  fornire  al
          pagatore  uno  strumento  di  pagamento  per   disporre   e
          trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo; 
              d) «sistema di pagamento» o  «sistema  di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento»:   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
              e) «pagatore»: il soggetto  titolare  di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
              f)   «beneficiario»:   il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
              g)  «prestatore  di  servizi  di  pagamento»:  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
              g-bis)  «prestatore  di   servizi   di   pagamento   di
          radicamento  del  conto»:  un  prestatore  di  servizi   di
          pagamento che offre e amministra un conto di pagamento  per
          un pagatore; 
              h) «utente di servizi  di  pagamento»  o  «utente»:  il
          soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste  di
          pagatore o beneficiario o di entrambi; 
              i) «contratto quadro»: il contratto che  disciplina  la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
              l) «conto di pagamento»: un conto  intrattenuto  presso
          un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu'  utenti
          di servizi di pagamento per l'esecuzione di  operazioni  di
          pagamento; 
              m) «fondi»: banconote e monete,  moneta  scritturale  e
          moneta elettronica cosi'  come  definita  dall'articolo  1,
          comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              n) «rimessa di denaro»:  servizio  di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare  corrispondente,  espresso  in  moneta  avente
          corso legale, al beneficiario o a un  altro  prestatore  di
          servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
          e/o  dove  tali  fondi  sono   ricevuti   per   conto   del
          beneficiario e messi a sua disposizione; 
              o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data  da
          un pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   con   la   quale   viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
              o-bis) «bonifico»: l'accredito sul conto  di  pagamento
          del beneficiario tramite un'operazione di pagamento  o  una
          serie di operazioni di pagamento effettuate  a  valere  sul
          conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal  prestatore
          di servizi  di  pagamento  di  radicamento  del  conto  del
          pagatore,  sulla  base  di   un'istruzione   impartita   da
          quest'ultimo; 
              p) «data valuta»: la data di riferimento  usata  da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
              q)  «autenticazione»:  la  procedura  che  consente  al
          prestatore  di   servizi   di   pagamento   di   verificare
          l'identita' di un utente  di  servizi  di  pagamento  o  la
          validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
          incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
          fornite dal prestatore; 
              q-bis)    «autenticazione    forte    del     cliente»:
          un'autenticazione basata sull'uso di due o  piu'  elementi,
          classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
          solo l'utente conosce), del  possesso  (qualcosa  che  solo
          l'utente   possiede)   e   dell'inerenza   (qualcosa    che
          caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
          violazione di uno  non  compromette  l'affidabilita'  degli
          altri, e che e' concepita  in  modo  tale  da  tutelare  la
          riservatezza dei dati di autenticazione; 
              q-ter)  «credenziali  di   sicurezza   personalizzate»:
          funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
          di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a  fini
          di autenticazione; 
              q-quater) «dati sensibili relativi ai pagamenti»:  dati
          che possono essere usati per commettere frodi,  incluse  le
          credenziali di sicurezza  personalizzate.  Per  l'attivita'
          dei prestatori di servizi  di  disposizione  di  ordine  di
          pagamento e dei prestatori di servizi di  informazione  sui
          conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
          non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; 
              r) «identificativo unico»: la combinazione di  lettere,
          numeri o simboli che il prestatore di servizi di  pagamento
          indica all'utente di servizi di pagamento  e  che  l'utente
          deve fornire al proprio prestatore di servizi di  pagamento
          per identificare con chiarezza l'altro utente del  servizio
          di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione
          di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un  conto  di
          pagamento, l'identificativo unico identifica solo  l'utente
          del servizio di pagamento; 
              s)  «strumento  di  pagamento»:  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e  di  cui
          l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
          ordine di pagamento; 
              t) «micro-impresa»: l'impresa  che,  al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai sensi dell'articolo  104,  lettera  a)  della  direttiva
          2015/2366/UE; 
              u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
          di servizi di pagamento del  pagatore  o  del  beneficiario
          coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento  e'
          operativo, in base a quanto e' necessario per  l'esecuzione
          dell'operazione stessa; 
              v) «addebito diretto»: un  servizio  di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
              [z) «area unica dei pagamenti in euro»:  l'insieme  dei
          Paesi aderenti al processo di integrazione dei  servizi  di
          pagamento in euro secondo regole  e  standard  definiti  in
          appositi documenti;] 
              aa) «tasso di  cambio  di  riferimento»:  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico; 
              bb) «contenuto digitale»: i beni o i servizi prodotti e
          forniti in  formato  digitale  il  cui  uso  o  consumo  e'
          limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono  in
          alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici; 
              cc) «ABE»: indica l'Autorita' Bancaria Europea."