Art. 25 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000; b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui all'articolo 19 e delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previsti dal presente decreto e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 150 a € 3.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 75.000. 2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23. 3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione e' commessa per colpa. Se il fatto e' commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi. 4. Salvo che il fatto costituisca reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000; b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 ad € 50.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000; d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000; e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui al Titolo IV e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 6.000. 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo. 6. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero. 7. A seguito della confisca, il Ministero dispone degli esemplari nel seguente ordine di priorita': a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento; c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non e' stato possibile l'affidamento. 8. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo. 9. Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c). 10. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonche' per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, provvede il Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 11. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinche' siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.
Note all'art. 25: Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 174-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, cosi' recita: «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. (Omissis). 2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».