Art. 25 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 25: - Si riporta l'art. 32 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Autorizzazione alla navigazione temporanea). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'art. 31, comma 2, del presente codice. 2. (Abrogato).». - Per il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 24.