Art. 25 
 
 
        Istituzione di un'apposita sezione del sito internet 
       del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia 
 
  1. E' istituita, nell'ambito del sito  internet  istituzionale  del
Ministero  dell'interno,  un'apposita  sezione,  con   le   modalita'
stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e
debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito,  contenente  le
informazioni,   in   forma   chiara   e   facilmente   intellegibile,
sull'applicazione dei programmi di  protezione  per  i  testimoni  di
giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri.