Art. 25 Istituzione di un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia 1. E' istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalita' stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 26, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonche' sui relativi diritti e doveri.