Art. 25 Clausola di mutuo riconoscimento 1. Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformita' alle disposizioni del regolamento.