Art. 250 Consuntivo scientifico (art. 221, d.P.R. n. 554/1999) 1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l'aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento. 2. La relazione e' conservata presso la stazione appaltante ed e' trasmessa in copia alla soprintendenza competente. 3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Note all'art. 250 - Il testo dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., e' il seguente: “6.Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.”