Art. 251 
 
   Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 
 
                   (art. 224, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al  presente  titolo
e'  obbligatorio  il  collaudo  in  corso  d'opera,  sempre  che  non
sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di  regolare
esecuzione. 
    2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo
di collaudo comprende anche un  restauratore  con  esperienza  almeno
quinquennale  in  possesso  di  specifiche  competenze  coerenti  con
l'intervento. 
    3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A  e  OS
2-B  l'organo  di  collaudo  comprende  anche  un  restauratore   con
esperienza almeno quinquennale in possesso di  specifiche  competenze
coerenti  con  l'intervento,  nonche'  uno  storico  dell'arte  o  un
archivista o un bibliotecario in possesso di specifica  esperienza  e
capacita' professionale coerente con l'intervento. 
    4. Per il  collaudo  dei  beni  relativi  alla  categoria  OS  25
l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la  qualifica  di
archeologo  in  possesso  di   specifica   esperienza   e   capacita'
professionale  coerenti  con  l'intervento  nonche'  un  restauratore
entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l'intervento. 
    5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un
solo componente, e fermo restando il numero  complessivo  dei  membri
previsto  dalla  vigente  normativa,  i  funzionari  delle   stazioni
appaltanti,  laureati  ed  inquadrati  con  qualifiche   di   storico
dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato  servizio
per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.