Art. 256 
 
Requisiti dei consorzi stabili di societa'  di  professionisti  e  di
                       societa' di ingegneria 
 
    1. Ai fini della partecipazione alle gare per  l'affidamento  dei
servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili  di  societa'  di
professionisti e  di  societa'  di  ingegneria  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del  codice,  si  qualificano,
per   la   dimostrazione   dei   requisiti   economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i
requisiti dei consorziati;  possono  avvalersi  anche  dei  requisiti
maturati dalle singole societa' che partecipano al consorzio  stabile
nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile  e
comunque entro il limite di dieci anni  precedenti  la  pubblicazione
del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti  agli  obblighi  di
comunicazione imposti dall'articolo 254. 
 
              Note all'art. 256 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  veda  nelle
          Note all'art. 253.