Art. 258 
 
Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di
                            progettazione 
 
    1. Per il concorso di idee e per il  concorso  di  progettazione,
l'attivita'  della  commissione  giudicatrice,  per   interventi   di
particolare rilevanza, puo'  essere  preceduta  da  un'analisi  degli
aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi e'  svolta
da una  commissione  istruttoria  composta  da  almeno  tre  soggetti
dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni. 
    2.  La  commissione  giudicatrice  opera  secondo   le   seguenti
modalita' e procedure: 
    a) all'inizio della prima  seduta  acquisisce  la  relazione  sui
lavori  svolti  dalla  commissione   istruttoria,   ove   costituita,
assumendo le relative decisioni sulla conformita' dei  progetti  alle
prescrizioni del bando; 
    b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di
essi; 
    c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto  sulla  base  dei
criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione; 
    d) puo' procedere, ove ritenuto necessario,  alla  audizione  dei
concorrenti; 
    e) le decisioni sono assunte a maggioranza; 
    f) redige i verbali delle singole riunioni; 
    g) redige  il  verbale  finale  contenente  la  graduatoria,  con
motivazione per tutti i concorrenti; 
    h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.