Art. 26. 1. L'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituto dal seguente: "Art. 115. Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, nonche' da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano: a) in impianti al di fuori del territorio nazionale; b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; c) nel corso di trasporto di materie radioattive; d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza e per l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater, comma 1. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'interno, sentita l'ANPA, l''ISPESL e l'ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS. 4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115-quinquies.".