Art. 26.
  1. L'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituto dal seguente:
                             "Art. 115.
Campo di applicazione Livelli di  intervento  - Livelli di intervento
                              derivati
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano alle
situazioni  determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari
di  cui  agli  articoli  36 e 37, negli altri impianti di cui al capo
VII,  nelle  installazioni  di  cui  all'articolo  115-ter,  comma 1,
nonche'  da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad
una  immissione  di  radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare
dosi  per  il  gruppo  di  riferimento della popolazione superiori ai
valori  stabiliti  con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2 e che
avvengano:
    a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
    b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
    c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
    d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i Ministri
dell'ambiente,  dell'interno  e per il coordinamento della protezione
civile,  sentiti  l'ANPA, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto
superiore  per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche,  sono  stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari
ed   internazionali   in   materia,  livelli  di  intervento  per  la
pianificazione  degli  interventi  in  condizioni  di emergenza e per
l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater,
comma 1.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con i
Ministri  della  sanita'  e dell'interno, sentita l'ANPA, l''ISPESL e
l'ISS,  sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di
riferimento  derivati  corrispondenti  ai  livelli  di riferimento in
termini  di  dose  stabiliti  con  il  decreto  di  cui al comma 2; i
corrispondenti  livelli  derivati  sono  stabiliti  per  le  sostanze
alimentari  e  le  bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre
matrici  con  decreto  del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS.
  4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori
di  rilevanti  contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma
per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
115-quinquies.".