Articolo 26
       Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati
prima dall'art.14 del d.lgs  n.546  del 1993 e poi dall'art.45, comma
                     15 del d.lgs n.80 del 1998)

   1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo  del  Servizio  sanitario nazionale si accede mediante
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di  servizio  effettivo corrispondente alla medesima professionalita'
prestato  in  enti  del  Servizio sanitario nazionale nella posizione
funzionale   di  settimo  e  ottavo  livello,  ovvero  in  qualifiche
funzionali  di  settimo,  ottavo  e  nono  livello di altre pubbliche
amministrazioni.  Relativamente  al  personale  del  ruolo  tecnico e
professionale,  l'ammissione  e'  altresi' consentita ai candidati in
possesso   di   esperienze   lavorative   con   rapporto   di  lavoro
libero-professionale  o  di  attivita' coordinata e continuata presso
enti  o  pubbliche  amministrazioni,  ovvero di attivita' documentate
presso  studi  professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del molo medesimo.
   2.  Nell'attribuzione  degli incarichi dirigenziali determinati in
relazione   alla   struttura   organizzativa  derivante  dalle  leggi
regionali  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  si  deve  tenere  conto  della  posizione funzionale
posseduta  dal  relativo  personale all'atto dell'inquadramento nella
qualifica  di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni,
a  parita'  di struttura organizzativa, dei dirigenti di piu' elevato
livello  dei  ruoli  di  cui  al  comma  1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
   3.  Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere
disposto  alcun  incremento  delle  dotazioni  organiche per ciascuna
delle  attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
 
             Nota all'art. 26
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della    disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
                 "Art.   3  (Organizzazione  delle  unita'  sanitarie
          locali  ).  - 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie
          locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di
          cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui
          all'art. 4.
                 1-bis.  In  funzione del perseguimento dei loro fini
          istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono
          in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,
          nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da
          disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
          strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o
          tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione
          analitica.
                 1-ter.  Le  aziende  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
          informano  la  propria  attivita'  a  criteri di efficacia,
          efficienza  ed  economicita'  e sono tenute al rispetto del
          vincolo  di  bilancio,  attraverso  l'equilibrio di costi e
          ricavi,  compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie.
          Agiscono  mediante  atti di diritto privato. I contratti di
          fornitura  di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a
          quello  stabilito  dalla  normativa comunitaria in materia,
          sono  appaltati o contrattati direttamente secondo le norme
          di  diritto  privato indicate nell'atto aziendale di cui al
          comma 1-bis.
                 1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il  direttore
          generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale
          adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'
          responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i
          responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il
          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
          direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e
          modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
          attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
          Il  direttore  generale si avvale del Collegio di direzione
          di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate .
                 1-quinquies.   Il   direttore  amministrativo  e  il
          direttore  sanitario  sono nominati dal direttore generale.
          Essi  partecipano, unitamente al direttore generale, che ne
          ha   la   responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,
          assumono  diretta responsabilita' delle funzioni attribuite
          alla  loro  competenza e concorrono, con la formulazione di
          proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
          direzione generale.
                 2. (Abrogato).
                 3.   L'unita'  sanitaria  locale  puo'  assumere  la
          gestione  di  attivita'  o  servizi  socio-assistenziali su
          delega  dei  singoli  enti locali con oneri a totale carico
          degli  stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e
          con  specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale
          procede  alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione
          delle necessarie disponibilita' finanziarie.
                 4. (Abrogato).
                 5.  Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
                   a)-f) (Abrogati).
                   g)  i  criteri  per la definizione delle dotazioni
          organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
          criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
                 6.   Tutti   i   poteri   di  gestione,  nonche'  la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al  direttore  generale.  Al  direttore generale compete in
          particolare,  anche  attraverso l'istituzione dell'apposito
          servizio  di  controllo interno di cui all'art. 20, decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi,  dei rendimenti e dei
          risultati,  la corretta ed economica gestione delle risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento  dell'azione  amministrativa.  I provvedimenti di
          nomina   dei   direttori   generali  delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
          esclusivamente   con   riferimento   ai  requisiti  di  cui
          all'articolo  1  del  decreto legge 27 agosto 1994, n. 512,
          convertito  dalla  legge  17 ottobre  1994,  n.  590, senza
          necessita'  di  valutazioni comparative. L'autonomia di cui
          al  comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle
          funzioni  del  direttore  generale.  I  contenuti  di  tale
          contratto,  ivi  compresi  i  criteri per la determinazione
          degli  emolumenti,  sono  fissati  entro  centoventi giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e  per  gli affari regionali
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome . Il direttore
          generale  e'  tenuto  a motivare i provvedimenti assunti in
          difformita'  dal  parere  reso dal direttore sanitario, dal
          direttore  amministrativo  e dal consiglio dei sanitari. In
          caso  di  vacanza  dell'ufficio  o nei casi di assenza o di
          impedimento  del  direttore  generale, le relative funzioni
          sono  svolte  dal  direttore amministrativo o dal direttore
          sanitario  su  delega del direttore generale o, in mancanza
          di  delega,  dal  direttore  piu'  anziano  per  eta'.  Ove
          l'assenza  o  l'impedimento  si protragga oltre sei mesi si
          procede  alla  sostituzione.  Il  direttore sanitario e' un
          medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
          eta'  e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
          attivita'   di   direzione   tecnico-sanitaria  in  enti  o
          strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
          dimensione.   Il   direttore  sanitario  dirige  i  servizi
          sanitari  ai  fini  organizzativi  ed  igienico-sanitari  e
          fornisce  parere  obbligatorio  al direttore generale sugli
          atti  relativi  alle  materie  di  competenza. Il direttore
          amministrativo  e'  un  laureato in discipline giuridiche o
          economiche  che  non  abbia  compiuto il sessantacinquesimo
          anno  di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una
          qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa
          in  enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
          o  grande  dimensione. Il direttore amministrativo dirige i
          servizi  amministrativi  dell'unita' sanitaria locale. Sono
          soppresse  le  figure  del coordinatore amministrativo, del
          coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente  sanitario,
          nonche' l'ufficio di direzione.
                 8. (Abrogato).
                 9.  Il direttore generale non e' eleggibile a membro
          dei   consigli  comunali,  dei  consigli  provinciali,  dei
          consigli  e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo
          che   le  funzioni  esercitate  non  siano  cessate  almeno
          centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi
          di  durata  dei  predetti  organi.  In caso di scioglimento
          anticipato  dei  medesimi,  le cause di ineleggibilita' non
          hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro
          i  sette  giorni  successivi alla data del provvedimento di
          scioglimento.  In  ogni  caso  il direttore generale non e'
          eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,
          in  tutto  o  in parte, il territorio dell'unita' sanitaria
          locale  presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in
          un  periodo  compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di
          accettazione  della  candidatura. Il direttore generale che
          sia  stato  candidato  e  non  sia  stato  eletto  non puo'
          esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
          unita'  sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel
          collegio  elettorale  nel  cui  ambito  si  sono  svolte le
          elezioni.  La carica di direttore generale e' incompatibile
          con  quella di membro del consiglio e delle assemblee delle
          regioni   e   delle   province   autonome,  di  consigliere
          provinciale,   di   sindaco,   di  assessore  comunale,  di
          presidente  o  di assessore di comunita' montana, di membro
          del  Parlamento,  nonche' con l'esistenza di rapporti anche
          in  regime  convenzionale  con  la  unita' sanitaria locale
          presso  cui  sono  esercitate  le  funzioni  o  di rapporti
          economici  o  di  consulenza  con  strutture  che  svolgono
          attivita'   concorrenziali   con  la  stessa.  La  predetta
          normativa  si  applica anche ai direttori amministrativi ed
          ai  direttori  sanitari. La carica di direttore generale e'
          altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di
          lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza
          assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono
          esercitate le funzioni.
                 10. (Abrogato).
                 11.  Non possono essere nominati direttori generali,
          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
          sanitarie locali:
                   a)  coloro che hanno riportato condanna, anche non
          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto
          disposto  dal  secondo  comma  dell'articolo 166 del codice
          penale;
                   b)  coloro  che  sono  sottoposti  a  procedimento
          penale  per  delitto  per  il  quale  e' previsto l'arresto
          obbligatorio in flagranza;
                   c)  coloro  che  sono  stati sottoposti, anche con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge
          19 marzo 1990, n. 55;
                   d)   coloro   che  sono  sottoposti  a  misura  di
          sicurezza detentiva o a liberta' vigilata .
                 12.  Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
          operatori  sanitari  laureati  - con presenza maggioritaria
          della   componente   ospedaliera   medica   se  nell'unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio ospedaliero -
          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo  organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio.
                 13.  Il  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria
          locale  nomina  i revisori con specifico provvedimento e li
          convoca  per  la  prima  seduta. Il presidente del collegio
          viene  eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove
          a  seguito  di  decadenza, dimissioni o decessi il collegio
          risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore
          generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale.     Al     presidente    del    collegio    compete
          una maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'
          fissata per gli altri componenti.
                 14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il cui ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale.