Art. 26.
                            Certificatori

  1.  L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di
autorizzazione   preventiva.   Detti   certificatori  o,  se  persone
giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti
all'amministrazione,  devono  possedere  i  requisiti di onorabilita'
richiesti  ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  le banche di cui all'articolo 26 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto   legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni.
  2.  L'accertamento  successivo  dell'assenza  o  del venir meno dei
requisiti  di  cui  al  comma  1  comporta il divieto di prosecuzione
dell'attivita' intrapresa.
  3.  Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno  sede  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si
applicano  le  norme del presente codice e le relative norme tecniche
di  cui  all'articolo  71  e  si  applicano  le  rispettive  norme di
recepimento della direttiva 1999/93/CE.
 
          Note all'art. 26:
              - Si   riporta   l'art.   26  del  decreto  legislativo
          1° settembre   1993,  n.  385,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del  30 settembre  1993,  n.  230,  supplemento
          ordinario.  (Testo  unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia):
              "Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  Amministrazione,  direzione  e
          controllo  presso  banche  devono  possedere i requisiti di
          professionalita'  onorabilita' e indipendenza stabiliti con
          regolamento  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e'   dichiarata   dal  consiglio  di
          amministrazione,   dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal
          consiglio  di  gestione  entro trenta giorni dalla nomina o
          dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso di
          inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
              2-bis.   Nel   caso   di   difetto   dei  requisiti  di
          indipendenza  stabiliti  dal  codice civile o dallo statuto
          della banca si applica il comma 2.
              3.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.".
              - Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, relativa ad un quadro
          comunitario  per  le  firme  elettroniche  si  veda la nota
          all'art. 1.