Art. 26.
Domande  relative  a  sostanze  o  preparati compresi nello specifico
                         elenco comunitario

  1.  Se la domanda di registrazione del prodotto basata sull'impiego
tradizionale   si   riferisce   ad  una  sostanza  vegetale,  ad  una
preparazione   vegetale   o   una   loro  associazione  che  figurano
nell'elenco   previsto   dall'articolo 16-septies   della   direttiva
2001/83/CE    non    occorre   fornire   le   informazioni   di   cui
all'articolo 23,  comma 1, lettere b), c) e d), e conseguentemente il
disposto   dell'articolo 25,  comma 1,  lettere c)  e d),  non  trova
applicazione.
  2.  Se  una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro
associazione  sono  cancellati  dall'elenco  di  cui  al  comma 1, le
registrazioni  di  medicinali  di  origine  vegetale  contenenti tale
sostanza  o  associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma sono
revocate,  salvo  nel  caso  in cui sono presentati entro tre mesi le
informazioni e i documenti di cui all'articolo 23, comma 1.
 
          Nota all'art. 26:
              - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.