Art. 26 
 
Moratoria  delle  rate  di   finanziamento   dovute   dalle   imprese
                   concessionarie di agevolazioni 
 
  1. In  relazione  ai  finanziamenti  agevolati  gia'  concessi  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul  Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per
una sola volta, una sospensione di dodici mesi  del  pagamento  della
quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31  dicembre
2013.  La  sospensione  determina  la  traslazione   del   piano   di
ammortamento per un periodo di dodici mesi.  Gli  interessi  relativi
alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze  originarie  ovvero,
ove le rate risultino gia'  scadute  alla  data  di  concessione  del
beneficio, entro sessanta  giorni  dalla  predetta  data,  maggiorati
degli interessi di mora. Al  tal  fine  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con decreti di natura non regolamentare  da  adottare  entro
novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,
stabiliscono,  per  le   agevolazioni   di   rispettiva   competenza,
condizioni e  criteri  per  la  concessione  del  suddetto  beneficio
nonche' i termini massimi per  la  relativa  richiesta,  prevedendone
l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia'
adottata la revoca delle  agevolazioni  in  ragione  della  morosita'
nella restituzione delle rate, purche' il relativo  credito  non  sia
stato iscritto a ruolo, e determinando, in  tal  caso,  modalita'  di
restituzione  graduali.  Qualora  dalla  traslazione  del  piano   di
ammortamento consegua  il  superamento  dell'equivalente  sovvenzione
lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
provvedono,  per  le  agevolazioni  di  rispettiva  competenza,  alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa. 
  2. La norma non comporta nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.