(Convenzione-art. 26)
  Articolo 26 - Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
  1. Ciascuna Parte adottera' le necessarie misure legislative  o  di
altro  genere  affinche'  le  persone   giuridiche   possano   essere
considerate responsabili dei  reati  stabiliti  in  conformita'  alla
presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da
ogni persona fisica sia che  agisca  individualmente  sia  in  quanto
membro di  un  organo  della  persona  giuridica,  sia  che  eserciti
all'interno una posizione direttiva, basata su: 
    - un potere di rappresentanza della persona giuridica; 
    - un'autorita' per prendere decisioni  per  conto  della  persona
giuridica; 
    - un'autorita' per esercitare controllo all'interno della persona
giuridica. 
  2. In aggiunta ai casi gia'  previsti  dal  paragrafo  1,  Ciascuna
Parte adottera' le necessarie misure legislative o  di  altro  genere
affinche' per assicurare che le  persone  giuridiche  possano  essere
considerate responsabili quando la  mancanza  di  supervisione  o  di
controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1  possa
aver  reso  possibile  la  commissione  di  un  reato  stabilito   in
conformita'  alla  presente  Convenzione  per  conto  della   persona
giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorita'. 
  3.  In  osservanza  dei  principi   giuridici   della   Parte,   la
responsabilita' di una persona giuridica puo' essere penale, civile o
amministrativa. 
  4.  Detta  responsabilita'  e'  definita  senza  pregiudizio  della
responsabilita' penale delle persone fisiche che abbiano commesso  il
reato.