Articolo 26 - Responsabilita' delle persone giuridiche 1. Ciascuna Parte adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere affinche' le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti all'interno una posizione direttiva, basata su: - un potere di rappresentanza della persona giuridica; - un'autorita' per prendere decisioni per conto della persona giuridica; - un'autorita' per esercitare controllo all'interno della persona giuridica. 2. In aggiunta ai casi gia' previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adottera' le necessarie misure legislative o di altro genere affinche' per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformita' alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorita'. 3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilita' di una persona giuridica puo' essere penale, civile o amministrativa. 4. Detta responsabilita' e' definita senza pregiudizio della responsabilita' penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.