(Patto internazionale-art. 26)
                             Articolo 26 
 
  1. Il presente Patto e' aperto alla  firma  di  ogni  Stato  membro
delle Nazioni Unite o membro  di  uno  qualsiasi  dei  loro  istituti
specializzati,  di  ogni  Stato  parte  dello  Statuto  della   Corte
internazionale di giustizia, nonche' di qualsiasi altro Stato che sia
invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte
del presente Patto. 
  2. Il presente Patto e'  soggetto  a  ratifica.  Gli  strumenti  di
ratifica saranno  depositati  presso  il  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite. 
  3. Il presente Patto sara' aperto all'adesione di  qualsiasi  Stato
fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 
  4. L'adesione sara' effettuata mediante deposito di  uno  strumento
di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
  5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti  gli
Stati che abbiano  firmato  il  presente  Patto,  o  che  vi  abbiano
aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.