Art. 26.
                      (Ambito di applicazione)

  Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
    a)  alle locazioni stipulate pur soddisfare esigenze abitative di
natura   transitoria,  salvo  che  il  conduttore  abiti  stabilmente
nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
    b)  alle  locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico
dello  Stato  per i quali si applica il canone sociale determinato in
base alle disposizioni vigenti;
    c)  alle  locazioni  relative ad alloggi soggetti alla disciplina
dell'edilizia convenzionata;
    d)  alle  locazioni  relative ad immobili inclusi nelle categorie
catastali A/ 8 e A/ 9.
  Le  disposizioni  di  cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano
alle  locazioni  concernenti  gli  immobili  siti  in  comuni  che al
censimento  del  1971  avevano  popolazione  residente  fino  a 5.000
abitanti  qualora,  nel  quinquennio  precedente  l'entrata in vigore
della   presente   legge,  e  successivamente  ogni  quinquennio,  la
popolazione  residente  non  abbia  subito  variazioni  in aumento, o
comunque  l'aumento  percentuale  sia  stato inferiore a quello medio
nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
  Il  comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui
al precedente comma e delle eventuali variazioni.