Art. 26. 
                          Modifica di norme 
  1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 26  gennaio  1963,  n.
91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,  n.
776, e' sostituita dalla seguente: 
    "f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni,
di corsi di preparazione professionale,  ai  sensi  dell'articolo  11
della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi
di formazione professionale per esperti  e  rilevatori  del  servizio
valanghe;". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 2 gennaio 1989 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'articolo 26, comma 1:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963
          (Riordinamento del Club alpino italiano),  come  sostituito
          dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul
          Club  alpino  italiano),  e  da  ultimo  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Il Club alpino italiano provvede, a favore
          sia  dei  propri  soci  sia  di  altri,  nell'ambito  delle
          facolta'  previste  dallo  statuto,  e con le modalita' ivi
          stabilite:
               a)  alla  realizzazione,  alla  manutenzione  ed  alla
          gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta  quota  di
          proprieta'   del  Club  alpino  italiano  e  delle  singole
          sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
               b)   al   tracciamento,   alla  realizzazione  e  alla
          manutenzione  di  sentieri,  opere  alpine  e  attrezzature
          alpinistiche;
               c) alla diffusione della frequentazione della montagna
          e   all'organizzazione    di    iniziative    alpinistiche,
          escursionistiche e speleologiche;
               d)  all'organizzazione  ed  alla  gestione di corsi di
          addestramento    per     le     attivita'     alpinistiche,
          sci-alpinistiche,      escursionistiche,     speleologiche,
          naturalistiche;
               e)   alla  formazione  di  istruttori  necessari  allo
          svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
              f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle
          regioni, di corsi di preparazione professionale,  ai  sensi
          dell'articolo  11  della  legge 17 maggio 1983, n. 217, per
          guida speleologica e di corsi di  formazione  professionale
          per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
               g)  all'organizzazione  di  idonee iniziative tecniche
          per  la  vigilanza  e  la   prevenzione   degli   infortuni
          nell'esercizio      delle      attivita'      alpinistiche,
          escursionistiche e speleologiche,  per  il  soccorso  degli
          infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
               h)   alla   promozione  di  attivita'  scientifiche  e
          didattiche per la conoscenza di ogni aspetto  dell'ambiente
          montano;
               i)  alla  promozione  di  ogni  iniziativa idonea alla
          protezione ed  alla  valorizzazione  dell'ambiente  montano
          nazionale".
             - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi
          precedente nota all'art. 10, comma 3.