ART. 26. 
                   Coordinamento degli interventi 
 
1. Sulla base di quanto disposto  dal  programma  nonche'  dal  piano
pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma  3,  il
Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui  all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi  di  programma  tra  lo
Stato, le regioni e gli  enti  locali  aventi  ad  oggetto  l'impiego
coordinato dalle risorse. In particolare gli accordi individuano  gli
interventi da realizzare per  il  perseguimento  delle  finalita'  di
conservazione della natura,  indicando  le  quote  finanziarie  dello
Stato, della regione, degli enti locali ed  eventualmente  di  terzi,
nonche'  le  modalita'  di  coordinamento   ed   integrazione   della
procedura. 
 
          Nota all'art. 26:
          - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 si veda
          in nota all'art. 1.