Art. 26.
                  Mobilita' e trasporti collettivi
1. Le regioni  disciplinano  le  modalita'  con  le  quali  i  comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilita' di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse  condizioni  degli  altri  cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie  ordinarie  risorse
di  bilancio,  modalita'  di  trasporto  individuali  per  le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  le  regioni  elaborano,  nell'ambito  dei  piani regionali di
trasporto e dei piani di  adeguamento  delle  infrastrutture  urbane,
piani  di  mobilita'  delle  persone  handicappate  da  attuare anche
mediante  la  conclusione  di   accordi   di   programma   ai   sensi
dell'articolo  27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi  di
trasporto  collettivo.  Fino  alla  completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano  i  servizi  gia'  istituiti.  I
piani  di  mobilita'  delle  persone  handicappate  predisposti dalle
regioni sono coordinati con i  piani  di  trasporto  predisposti  dai
comuni.
4.  Una  quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e' destinata agli
interventi per l'eliminazione delle  barriere  architettoniche  nelle
strutture  edilizie  e  nel  materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo,  attraverso  capitolati  d'appalto   formati   sulla   base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno
un prototipo di autobus urbano ed extraurbano,  di  taxi,  di  vagone
ferroviario, conformemente alle finalita' della presente legge.
6.   Sulla   base   dei   piani  regionali  e  della  verifica  della
funzionalita' dei prototipi omologati di cui al comma 5, il  Ministro
dei   trasporti   predispone   i   capitolati   d'appalto  contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalita' della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
 
          Note all'art. 26:
          - Il testo  dell'art.  27  della  legge  n.  142/1990  gia'
          citata, e' stato riportato in nota all'art. 5.
          - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978, gia' citato
          in nota all'art. 24, e' il seguente:
          "Art.  20  (Treni,  stazioni,  ferrovie).  -  Le principali
          stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di  passerelle,
          rampe  mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di
          facilitare l'accesso al treno alle persone con  difficolta'
          di deambulazione.
          Per   consentire   lo   stanzionamento   dell'invalido   in
          carrozzella all'interno delle carrozze  ferroviarie  dovra'
          essere  opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato
          numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni
          in circolazione sulle linee principali.
          In  ogni caso dovra' essere riservato un numero adeguato di
          posti a  sedere  per  le  persone  non  deambulanti  o  con
          difficolta'  di deambulazione e dovra' essere consentito il
          trasporto gratuito delle carrozzelle.
          Il Ministero dei trasporti stabilira'  le  modalita'  ed  i
          criteri  di  attuazione  delle  norme  di  cui  al presente
          articolo".