Art. 26. 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Note all'art. 26: - La legge n. 555/1912 recava norme sulla cittadinanza. - La legge n. 108/1z926 recava: "Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza". - Il R.D.L. n. 1997/1934 recava: "Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza". - L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151, era cosi' formulato: "Art. 143- ter (Cittadinanza della moglie). - La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera". - La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in materia di cittadinanza". L'art. 5, comma secondo, della medesima legge cosi' disponeva: "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore eta'". - L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori) cosi' recitava: "Art. 39. - Il minore di nazionalita' straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge". - L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza) cosi' recitava: "Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza".