Art. 26 Sorgenti di tipo riconosciuto 1. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed all'entita' dei rischi, puo' essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalita' per il conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonche' eventuali esenzioni, in relazione all'entita' del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica di cui al presente decreto. 3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della normativa comunitaria concernente il principio di mutuo riconoscimento.