Art. 26
                     (Inchieste sugli infortuni)
1.  Il  funzionario dell'autorita' di vigilanza competente incaricato
   della constatazione di  un  infortunio,  assistito  dal  direttore
   responsabile  e,  ove necessario, da un funzionario dei Vigili del
   fuoco designato  dal  Comando  provinciale  competente,  e  da  un
   funzionario  della  Capitaneria di porto per le attivita' in mare,
   accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di
   constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante,  dei
   testimoni e dell'infortunato.
2.  Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle
   cause   dell'infortunio   redatta   dallo    stesso    funzionario
   verbalizzante,   vengono  trasmessi  dall'autorita'  di  vigilanza
   all'autorita' giudiziaria; copia della documentazione deve  essere
   inviata   anche  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
   dell'artigianato - Direzione generale delle miniere  nel  caso  di
   minerali  di  prima  categoria e alla regione nel caso di sostanze
   minerali  di  seconda  categoria  e  di  risorse  geotermiche   di
   interesse locale.
3.  In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3,
   primo  periodo  dell'articolo  25  a  meno  che   non   provvedano
   altrimenti  l'autorita'  giudiziaria  o  l'autorita'  di  pubblica
   sicurezza per motivi di pubblica incolumita', lo stato delle  cose
   non   puo'   essere   mutato   fino   all'arrivo  del  funzionario
   dell'autorita' di vigilanza competente che decide in merito,  solo
   in  caso  di  pericolo  grave  ed immediato per la sicurezza delle
   persone o delle lavorazioni, e' fatta salva la possibilita' per il
   direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto  la
   propria  responsabilita',  lo  stato  delle  cose nei luoghi di un
   infortunio, riferendo immediatamente  all'autorita'  di  vigilanza
   competente le modifiche apportate.