Art. 26 (Inchieste sugli infortuni) 1. Il funzionario dell'autorita' di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attivita' in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato. 2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorita' di vigilanza all'autorita' giudiziaria; copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale. 3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorita' giudiziaria o l'autorita' di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumita', lo stato delle cose non puo' essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorita' di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, e' fatta salva la possibilita' per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilita', lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorita' di vigilanza competente le modifiche apportate.