Art. 26 
 
 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi 
           e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento 
             della raccolta e recupero degli imballaggi 
 
  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 221, 
  1) al comma 3, la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio (( sull'intero territorio nazionale))»; 
2) al comma 5, 
  2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono  sostituite
dalle seguenti «acquisiti i» 
  2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Alle  domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni  relative  alle  attivita'  private  sottoposte  alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del  presente  articolo,
le attivita' di cui al  comma  3  lettere  a)  e  c)  possono  essere
intraprese decorsi novanta  giorni  dallo  scadere  del  termine  per
l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi   da   parte   del   ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma.» 
  3) (( soppresso )). 
  b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso 
  c) all'articolo 261, (( comma 1, )) le parole «pari a sei volte  le
somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti:  da  10.000  a
60.000 euro».