Art. 26. Dipartimento: Natura e funzioni 1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione. 2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attivita' didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre. 3. Il Dipartimento e' un centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente. 4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il Regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e' approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore. 6. Il Regolamento puo' prevedere l'articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno. 7. Il Dipartimento in particolare: a) promuove e coordina le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca; b) progetta e cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche di uno o piu' corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresi' ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative. Puo' chiedere di assumere le funzioni del Consiglio didattico di cui all'articolo 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo; c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonche' dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.