Art. 26 
 
               Proroghe in materia di appalti pubblici 
 
  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
418 e' sostituito dal seguente: 
  «418. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati
ivi previsti relativi all'anno 2012  sono  pubblicati  unitamente  ai
dati relativi all'anno 2013.». 
  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a)al comma 9-bis:)) 
  ((1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;)) 
  ((2) al primo periodo, le parole:  «ai  migliori  cinque  anni  del
decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;)) 
  b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  24  dicembre   2012,   n.   228   recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  253,  commi  9-bis,
          15-bis, 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163  recante  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 253. Norme transitorie 
              (omissis) 
              9-bis. In relazione all'articolo 40, comma  3,  lettera
          b), fino al 31 dicembre  2015,  per  la  dimostrazione  del
          requisito della  cifra  di  affari  realizzata  con  lavori
          svolti  mediante  attivita'  diretta  ed   indiretta,   del
          requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature  tecniche
          e del requisito  dell'adeguato  organico  medio  annuo,  il
          periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo  al
          decennio  antecedente  la  data   di   sottoscrizione   del
          contratto  con  la   SOA   per   il   conseguimento   della
          qualificazione. Per  la  dimostrazione  del  requisito  dei
          lavori realizzati in ciascuna  categoria  e  del  requisito
          dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di  due  o  tre
          lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015,
          sono  da  considerare  i  lavori  realizzati  nel  decennio
          antecedente la data di sottoscrizione del contratto con  la
          SOA per il conseguimento della qualificazione. Le  presenti
          disposizioni  si  applicano  anche  alle  imprese  di   cui
          all'articolo  40,  comma  8,  per  la   dimostrazione   dei
          requisiti di  ordine  tecnico-organizzativo,  nonche'  agli
          operatori  economici  di  cui  all'articolo  47,   con   le
          modalita' ivi previste. 
              (omissis) 
              15-bis. In relazione alle procedure di  affidamento  di
          cui all'articolo 91  (Procedure  di  affidamento  art.  17,
          legge  n.  109/1994)  fino  al  31  dicembre  2015  per  la
          dimostrazione     dei      requisiti      di      capacita'
          tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il  periodo
          di attivita' documentabile e' quello relativo  ai  migliori
          tre anni del quinquennio precedente o  ai  migliori  cinque
          anni del decennio precedente la data di  pubblicazione  del
          bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano  anche
          agli operatori economici di cui all'articolo 47  (Operatori
          economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia),  con  le
          modalita' ivi previste. 
              (omissis) 
              20-bis. Le stazioni appaltanti possono  applicare  fino
          al 31 dicembre 2015 le disposizioni di  cui  agli  articoli
          122, comma 9, e 124, comma 8, per i  contratti  di  importo
          inferiore alle soglie di  cui  all'  articolo  28  (Importi
          delle  soglie   dei   contratti   pubblici   di   rilevanza
          comunitaria)."