Art. 26 
 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua
eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione
del  beneficio  economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata
pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  controllo   e'
altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini  del
risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati. 
 
          Note all'art. 26: 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge
          n. 241 del 1990: 
              «Art.  12.  (Provvedimenti  attributivi   di   vantaggi
          economici) 
              1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi
          ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
          di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
          sono   subordinate   alla   predeterminazione    ed    alla
          pubblicazione da parte  delle  amministrazioni  procedenti,
          nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,   dei
          criteri e delle modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse
          devono attenersi. 
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104: 
              «Art. 30 - Azione di condanna 
              1.  L'azione   di   condanna   puo'   essere   proposta
          contestualmente  ad  altra  azione  o,  nei  soli  casi  di
          giurisdizione esclusiva e  nei  casi  di  cui  al  presente
          articolo, anche in via autonoma. 
              2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento  del
          danno   ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio
          dell'attivita' amministrativa o dal  mancato  esercizio  di
          quella obbligatoria. Nei casi  di  giurisdizione  esclusiva
          puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del  danno  da
          lesione di diritti soggettivi.  Sussistendo  i  presupposti
          previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo'  essere
          chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 
              3. La domanda di risarcimento per lesione di  interessi
          legittimi e' proposta entro  il  termine  di  decadenza  di
          centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto  si
          e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento  se
          il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare  il
          risarcimento il giudice  valuta  tutte  le  circostanze  di
          fatto  e  il  comportamento  complessivo  delle  parti   e,
          comunque,  esclude  il  risarcimento  dei  danni   che   si
          sarebbero  potuti  evitare  usando  l'ordinaria  diligenza,
          anche attraverso l'esperimento degli  strumenti  di  tutela
          previsti. 
              4. Per il  risarcimento  dell'eventuale  danno  che  il
          ricorrente  comprovi  di   aver   subito   in   conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento, il termine di cui al comma  3
          non  decorre  fintanto  che  perdura  l'inadempimento.   Il
          termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere  dopo
          un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 
              5. Nel  caso  in  cui  sia  stata  proposta  azione  di
          annullamento la domanda risarcitoria puo' essere  formulata
          nel corso del  giudizio  o,  comunque,  sino  a  centoventi
          giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
              6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
          per lesioni di interessi  legittimi  o,  nelle  materie  di
          giurisdizione  esclusiva,  di  diritti  soggettivi  conosce
          esclusivamente il giudice amministrativo.».