(Convenzione-Articolo 26)
                             Articolo 26 
 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle delle leggi interne, ivi comprese quelle dirette
a contrastare l'evasione e le frodi fiscali, degli  Stati  contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione.  Lo  scambio  di   informazioni   non   viene   limitato
dall'articolo 1. 
Le informazioni ricevute  da  uno  Stato  contraente  saranno  tenute
segrete,  analogamente  alle  informazioni  ottenute  in  base   alla
legislazione interna di detto Stato  e  saranno  comunicate  soltanto
alle persone od autorita' (ivi compresi  i  tribunali  e  gli  organi
amministrativi)  incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione
delle imposte previste  dalla  Convenzione,  delle  procedure  o  dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati per tali imposte. 
Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni
soltanto  per  questi  fini.  Esse  potranno   servirsi   di   queste
informazioni nel corso  di  udienze  pubbliche  di  tribunali  o  nei
giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
a) di adottare provvedimenti amministrativi in  deroga  alla  propria
legislazione  o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato contraente; 
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro della propria  normale  prassi
amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
c)  di  fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale  o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.