Art. 26 
 
 
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
                        di patologie croniche 
 
  1. All'art.  9,  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  18
          settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  recante  "Interventi
          urgenti in materia di  spesa  sanitaria",  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 9. Numero di confezioni prescrivibili per singola
          ricetta. 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   12
          dell'art. 85 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  la
          prescrizione dei medicinali destinati al trattamento  delle
          patologie individuate  dai  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  5,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata  al  numero
          massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non  puo'
          comunque superare i sessanta giorni di terapia. 
              1-bis. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
          nelle more della  messa  a  regime  sull'intero  territorio
          nazionale della ricetta dematerializzata di cui al  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze del  2  novembre
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  del  12
          novembre 2011, per le patologie  croniche  individuate  dai
          regolamenti di cui al comma 1, il medico  puo'  prescrivere
          medicinali fino ad un massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,
          purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In
          tal caso, la durata della prescrizione  non  puo'  comunque
          superare i 180 giorni di terapia. 
              2.  Sono  abrogati  il  comma   6   dell'art.   1   del
          decreto-legge 30  maggio  1994,  n.  325,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,  nonche'
          il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'art.  3  del
          decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. 
              3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in
          confezione monodose, ai medicinali a base di interferone  a
          favore  dei  soggetti  affetti  da  epatite  cronica  e  ai
          medicinali somministrati esclusivamente per  fleboclisi  e'
          confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi
          per ricetta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge  23
          dicembre 1994, n. 724. 
              4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati  nella
          terapia del dolore di cui all'art.  43,  comma  3-bis,  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni, e' consentita la prescrizione  in
          un'unica ricetta di un numero di confezioni  sufficienti  a
          coprire una terapia massima di trenta giorni.".