Art. 26 
 
               Prestazioni con compenso a percentuale 
 
  1. Per le prestazioni in adempimento di  un  incarico  di  gestione
amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso e' di regola
liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5  per
cento, computata sul valore dei beni amministrati,  tenendo  altresi'
conto  della  durata  dell'incarico,   della   sua   complessita'   e
dell'impegno profuso.