Art. 26 
 
(Semplificazione  per  la  prescrizione   dei   medicinali   per   il
                 trattamento di patologie croniche) 
 
  1. All'articolo 9, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.".