Art. 26 Organizzazioni della societa' civile ed altri soggetti senza finalita' di lucro 1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti senza finalita' di lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'. 2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti senza finalita' di lucro di seguito elencati: a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; b) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarieta' internazionale; c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita' di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacita' e dell'efficacia dei medesimi soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacita', efficacia e trasparenza, l'Agenzia puo' concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 5. Le attivita' di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non commerciale.
Note all'art. 26: - La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro sul volontariato". - La legge 7 dicembre 2000, n 383, reca: "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".