Art. 26 
 
 
       Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta 
             di autorizzazione all'Agenzia delle entrate 
 
  1. All'articolo 104, comma 4,  secondo  periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  «con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il  testo  dell'art.  104,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dal presente decreto e' il seguente: 
              «Art.   104   (Ammortamento   finanziario   dei    beni
          gratuitamente devolvibili). - 1. Per i  beni  gratuitamente
          devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita,
          in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e  103,
          la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 
              2. La quota di ammortamento finanziario  deducibile  e'
          determinata dividendo il costo dei  beni,  diminuito  degli
          eventuali contributi del concedente, per  il  numero  degli
          anni di durata della concessione, considerando  tali  anche
          le  frazioni.  In  caso  di  modifica  della  durata  della
          concessione,  la  quota  deducibile  e'   proporzionalmente
          ridotta o aumentata a  partire  dall'esercizio  in  cui  la
          modifica e' stata convenuta. 
              3. In caso di incremento o di decremento del costo  dei
          beni, per effetto  di  sostituzione  a  costi  superiori  o
          inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
          di perdite e di ogni altra causa, la quota di  ammortamento
          finanziario  deducibile  e'  rispettivamente  aumentata   o
          diminuita, a partire dall'esercizio in cui si e' verificato
          l'incremento o il decremento, in misura  pari  al  relativo
          ammontare diviso per il numero dei residui anni  di  durata
          della concessione. 
              4. Per  le  concessioni  relative  alla  costruzione  e
          all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in  deduzione
          quote  di   ammortamento   finanziario   differenziate   da
          calcolare  sull'investimento  complessivo  realizzato.   Le
          quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi  in
          rapporto  proporzionale  alle  quote  previste  nel   piano
          economico-finanziario  della  concessione,  includendo  nel
          costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in  deroga
          alle disposizioni del comma 1 dell'art. 110.».