Art. 26 
 
                       Disposizioni finanziare 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24  valutati  in  104
milioni di euro per l'anno 2015 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9,  10,  13,
14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale  esclusivamente  per
il solo anno 2015 e per le sole giornate di  astensione  riconosciute
nell'anno 2015 medesimo. 
  3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi  al  2015
e'  condizionato  alla  entrata  in  vigore  di  decreti  legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10  dicembre  2014,
n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. 
  4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui  al
comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  con  riferimento  alle
giornate di astensione riconosciute a decorrere  dall'anno  2016,  le
disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13,  14,
15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  107,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «107.   Per   fare   fronte   agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti  normativi  di  riforma
          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi    inclusi    gli
          ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
          e delle politiche attive, di quelli in materia di  riordino
          dei rapporti di lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
          lavoro,  nonche'  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione  dei  provvedimenti   normativi   volti   a
          favorire la stipula di contratti a  tempo  indeterminato  a
          tutele  crescenti,  al  fine  di  consentire  la   relativa
          riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotazione  di
          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2017.». 
              - Per il testo della citata legge n. 183 del  2014,  si
          vedano le note alle premesse.