Art. 26 Informazione sull'incidente rilevante 1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), delle seguenti informazioni: a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato; b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente; c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente; d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni. 2. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo. 3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea appena possibile e al piu' tardi entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni. 4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), puo' essere rinviata per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorita' competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.
Note all'art. 26: - Per la direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.