Art. 26 
 
              (Verifica preventiva della progettazione) 
 
  1.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  a  lavori,
verifica la conformita' degli elaborati e la  loro  conformita'  alla
normativa vigente. 
  2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima  dell'inizio  delle
procedure di affidamento. 
  3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui  al
comma  6,  prima  dell'approvazione  e  in  contraddittorio  con   il
progettista, verificano  la  conformita'  del  progetto  esecutivo  o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di
fattibilita'.  Al  contraddittorio  partecipa  anche  il  progettista
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine
a tale conformita'. 
  4. La verifica accerta in particolare: 
  a) la completezza della progettazione; 
  b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti  i  suoi
aspetti; 
  c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; 
  d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
  e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di  varianti  e  di
contenzioso; 
  f) la  possibilita'  di  ultimazione  dell'opera  entro  i  termini
previsti; 
  g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
  h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
  i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 
  5. Gli oneri derivanti  dall'accertamento  della  rispondenza  agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per  la
realizzazione delle opere. 
  6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti: 
  a) per i lavori di importo pari o  superiore  a  venti  milioni  di
euro, da organismi di controllo  accreditati  ai  sensi  della  norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
  b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino
alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla  lettera
a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g),  h)  ed
i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita'; 
  c)  per  i  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia   di   cui
all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo'  essere
effettuata dagli uffici tecnici  delle  stazioni  appaltanti  ove  il
progetto sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo  di
qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
  d) per i lavori di importo inferiore  a  un  milione  di  euro,  la
verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9. 
  7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'  incompatibile  con
lo  svolgimento,  per  il  medesimo   progetto,   dell'attivita'   di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa,  della
direzione lavori e del collaudo. 
  8. La validazione del progetto posto  a  base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La  validazione  e'
sottoscritta  dal  responsabile  del  procedimento   e   fa   preciso
riferimento  al  rapporto  conclusivo  del  soggetto  preposto   alla
verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.