Art. 26 
 
Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2014/86/UE  e   della
  direttiva  (UE)  2015/121  concernenti  il  regime  fiscale  comune
  applicabile alle societa' madri e figlie di Stati  membri  diversi.
  Procedura di infrazione 2016/0106 
 
  1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: 
    a)  alle  remunerazioni  sui  titoli,  strumenti   finanziari   e
contratti indicati dall'articolo 109,  comma  9,  lettere  a)  e  b),
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non  deducibile  ai
sensi dello stesso articolo 109; 
    b) alle remunerazioni  delle  partecipazioni  al  capitale  o  al
patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di  cui
all'articolo 44, provenienti  dai  soggetti  che  hanno  i  requisiti
individuati nel comma 3-ter del presente articolo,  limitatamente  al
95 per cento della quota di esse non deducibile nella  determinazione
del reddito del soggetto erogante. 
  3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del  comma  3-bis  si
applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una  societa'
che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A,  della
direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore  al
10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: 
    a) risiede ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, senza essere considerata, ai sensi  di  una  convenzione  in
materia di doppia  imposizione  sui  redditi  con  uno  Stato  terzo,
residente al di fuori dell'Unione europea; 
    b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza  possibilita'  di
fruire  di  regimi  di  opzione  o   di   esonero   che   non   siano
territorialmente  o  temporalmente  limitati,  a  una  delle  imposte
elencate nell'allegato  I,  parte  B,  della  citata  direttiva  o  a
qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate». 
  2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. La disposizione  del  comma  l  si  applica  altresi'  alle
remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  in  misura  corrispondente  alla  quota  non  deducibile  nella
determinazione del reddito della  societa'  erogante,  sempreche'  la
remunerazione sia erogata a societa' con  i  requisiti  indicati  nel
comma 1»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,
e'  attuata  dall'ordinamento   nazionale   mediante   l'applicazione
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212». 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917/, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per  gli  utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome collettivo e in  accomandita  semplice  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art. 5. 
              2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
          comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art.  73,  comma
          1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
          dell'esercizio in cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi
          dalla formazione del reddito  della  societa'  o  dell'ente
          ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
          esclusione  si  applica  alla   remunerazione   corrisposta
          relativamente ai contratti di cui all'art.  109,  comma  9,
          lettera  b),  e  alla   remunerazione   dei   finanziamenti
          eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
          o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 
              2-bis. In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili distribuiti relativi ad  azioni,  quote  e  strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione concorrono per il loro intero  ammontare  alla
          formazione  del  reddito   nell'esercizio   in   cui   sono
          percepiti. 
              3. Verificandosi la condizione dell'art. 44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si
          applica agli utili provenienti da soggetti di cui  all'art.
          73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti  da
          contratti  di  cui  all'art.  109,  comma  9,  lettera  b),
          stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
          in Stati o territori a regime fiscale privilegiato  inclusi
          nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi  dell'art.
          167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche  a
          seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167,
          comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni  indicate
          nell'art. 87, comma 1, lettera  c).  Ove  la  dimostrazione
          operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5
          dell'art. 167, per gli utili di cui al periodo  precedente,
          e' riconosciuto  al  soggetto  controllante  residente  nel
          territorio  dello  Stato,  ovvero  alle   sue   controllate
          residenti percipienti gli utili, un  credito  d'imposta  ai
          sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte  dalla
          societa'  partecipata  sugli  utili  maturati  durante   il
          periodo di possesso della  partecipazione,  in  proporzione
          degli utili conseguiti e nei limiti  dell'imposta  italiana
          relativa a  tali  utili.  Ai  soli  fini  dell'applicazione
          dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di  cui  al
          periodo precedente e'  computato  in  aumento  del  reddito
          complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'   stato   omesso
          soltanto il computo del credito d'imposta  in  aumento  del
          reddito complessivo, si  puo'  procedere  di  ufficio  alla
          correzione  anche  in  sede  di  liquidazione  dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini  del
          presente comma,  si  considerano  provenienti  da  societa'
          residenti in Stati o territori a  regime  privilegiato  gli
          utili relativi al possesso  di  partecipazioni  dirette  in
          tali societa' o di partecipazioni  di  controllo  anche  di
          fatto, diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti
          all'estero che conseguono  utili  dalla  partecipazione  in
          societa'  residenti  in  Stati   o   territori   a   regime
          privilegiato  e  nei  limiti  di  tali  utili.  Qualora  il
          contribuente  intenda  far  valere  la  sussistenza   delle
          condizioni indicate nella lettera c) del comma 1  dell'art.
          87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
          dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 ovvero, avendola
          presentata, non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
          percezione  di  utili  provenienti  da  partecipazioni   in
          imprese o enti esteri  localizzati  in  Stati  o  territori
          inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui  all'art.
          167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
          redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
          incompleta indicazione nella dichiarazione dei  redditi  si
          applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'art.  8,
          comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471. Concorrono in ogni caso alla  formazione  del  reddito
          per  il  loro  intero  ammontare  gli  utili  relativi   ai
          contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non
          soddisfano le condizioni  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
          lettera a), ultimo periodo. 
              3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: 
                a)   alle   remunerazioni   sui   titoli,   strumenti
          finanziari e contratti indicati dall'arti-colo  109,  comma
          9, lettere a) e b), limitata-mente al 95  per  cento  della
          quota di esse non deducibile ai  sensi  dello  stesso  art.
          109; 
                b)  alle  remunerazioni  delle   partecipa-zioni   al
          capitale o al patrimonio e a  quelle  dei  titoli  e  degli
          strumenti finanziari di cui all'art.  44,  provenienti  dai
          soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3- ter
          del presente articolo, limitatamente al 95 per cento  della
          quota di  esse  non  deducibile  nella  determinazione  del
          reddito del soggetto erogante. 
              3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma
          3-bis   si   applica   limitatamente   alle   remunerazioni
          provenienti da una societa' che  riveste  una  delle  forme
          previste  dall'allegato  I,  parte   A,   della   direttiva
          2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
          e' detenuta una partecipa-zione diretta  nel  capitale  non
          inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno  un
          anno, e che: 
                a) risiede  ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi  di
          una  convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residente  al  di   fuori
          dell'Unione europea; 
                b) e'  soggetta,  nello  Stato  di  residenza,  senza
          possibilita' di fruire di regimi di opzione  o  di  esonero
          che non siano territorialmente o temporalmente limitati,  a
          una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B,  della
          citata  direttiva  o  a   qualsiasi   altra   imposta   che
          sostituisca una delle imposte indicate. 
              4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
          e 47, ove compatibili. 
              5. Se la misura non e'  determinata  per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 
              6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in  base
          a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
          di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare  il
          reddito  del  cessionario  per  l'ammontare  maturato   nel
          periodo di durata del contratto. La differenza  positiva  o
          negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a  termine,
          al netto degli interessi maturati sulle  attivita'  oggetto
          dell'operazione  nel  periodo  di  durata  del   contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio. 
              7.  Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per   le
          operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi  i
          conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti  tra
          aziende e istituti  di  credito,  si  considerano  maturati
          anche gli interessi  compensati  a  norma  di  legge  o  di
          contratto.». 
              - L'Allegato I, parte A, della direttiva n.  2011/96/UE
          concernente  il  regime  fiscale  comune  applicabile  alle
          societa'  madri  e   figlie   di   Stati   membri   diversi
          (rifusione), pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2011, n.
          L 345, riporta Elenco delle societa'  di  tutti  gli  Stati
          membro cui si applica la presente disciplina. 
              - Il testo vigente dell'art.  27-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973   (Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre
          1973,  n.  268,  introdotto  dal  decreto  legislativo   n.
          136/1993, e come ulteriormente  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 27-bis (Rimborso  della  ritenuta  sui  dividendi
          distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' che
          detengono una partecipazione diretta non  inferiore  al  20
          per cento del capitale della societa' che distribuisce  gli
          utili,  hanno  diritto,  a  richiesta,  al  rimborso  della
          ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27, se: 
                a) rivestono una delle forme  previste  nell'allegato
          della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del  23  luglio
          1990; 
                b) risiedono, ai fini fiscali, in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi  di
          una  Convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi  con  uno  Stato  terzo,  residenti  al  di   fuori
          dell'Unione europea; 
                c) sono soggette, nello  Stato  di  residenza,  senza
          fruire di regimi di opzione o  di  esonero  che  non  siano
          territorialmente o temporalmente  limitati,  ad  una  delle
          imposte indicate nella predetta direttiva; 
                d) la partecipazione sia  detenuta  ininterrottamente
          per almeno un anno. 
              1-bis. La disposizione del comma 1 si applica  altresi'
          alle remunerazioni di cui all'art.  89,  comma  3-bis,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   in   misura
          corrispondente   alla   quota    non    deducibile    nella
          determinazione  del  reddito   della   societa'   erogante,
          sempreche' la remunerazione sia erogata a  societa'  con  i
          requisiti indicati nel comma 1. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  deve  essere
          prodotta una certificazione,  rilasciata  dalle  competenti
          autorita' fiscali dello Stato estero, che  attesti  che  la
          societa' non residente possieda i requisiti  indicati  alle
          lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una  dichiarazione
          della societa' che attesti  la  sussistenza  del  requisito
          indicato alla lettera d) del medesimo comma 1. 
              3. Ove ricorrano le condizioni di cui  al  comma  1,  a
          richiesta della  societa'  beneficiaria  dei  dividendi,  i
          soggetti di  cui  all'art.  23  possono  non  applicare  la
          ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 27.  In
          questo caso, la documentazione  di  cui  al  comma  2  deve
          essere acquisita entro la data del pagamento degli utili  e
          conservata, unitamente alla richiesta, fino  a  quando  non
          siano decorsi i termini per gli  accertamenti  relativi  al
          periodo di imposta in corso  alla  data  di  pagamento  dei
          dividendi e,  comunque,  fino  a  quando  non  siano  stati
          definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del  Ministro
          delle finanze possono essere stabilite specifiche modalita'
          di attuazione mediante approvazione di appositi modelli. 
              4. 
              5. La direttiva (UE) 2015/121  del  Consiglio,  del  27
          gennaio  2015,  e'   attuata   dall'ordinamento   nazionale
          mediante l'applicazione dell'art.  10-bis  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212.». 
              - Il testo vigente  dell'art.  10-bis  della  legge  n.
          212/2000 (Disposizioni in materia di  statuto  dei  diritti
          del contribuente), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 2000, n. 177, e' il seguente: 
              «Art.  10-bis  (Disciplina  dell'abuso  del  diritto  o
          elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o
          piu' operazioni prive di sostanza economica  che,  pur  nel
          rispetto   formale   delle   norme   fiscali,    realizzano
          essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.  Tali  operazioni
          non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
          disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base
          delle norme e dei principi elusi e tenuto conto  di  quanto
          versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 
              2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
                a) operazioni prive di sostanza  economica  i  fatti,
          gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,  inidonei
          a  produrre  effetti  significativi  diversi  dai  vantaggi
          fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica,  in
          particolare, la non  coerenza  della  qualificazione  delle
          singole operazioni con il  fondamento  giuridico  del  loro
          insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli  strumenti
          giuridici a normali logiche di mercato; 
                b) vantaggi fiscali indebiti i  benefici,  anche  non
          immediati, realizzati in contrasto con le  finalita'  delle
          norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 
              3.  Non  si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le
          operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
          marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,  che
          rispondono  a  finalita'  di  miglioramento  strutturale  o
          funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
          del contribuente. 
              4. Resta ferma la liberta' di scelta  del  contribuente
          tra regimi opzionali diversi  offerti  dalla  legge  e  tra
          operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 
              5. Il contribuente puo' proporre  interpello  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 1, lettera  c),  per  conoscere  se  le
          operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 
              6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
          nei termini stabiliti per i singoli  tributi,  l'abuso  del
          diritto e' accertato con apposito atto, preceduto,  a  pena
          di  nullita',  dalla  notifica  al  contribuente   di   una
          richiesta di chiarimenti da fornire  entro  il  termine  di
          sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i  quali
          si ritiene configurabile un abuso del diritto. 
              7.  La   richiesta   di   chiarimenti   e'   notificata
          dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni,  entro  il  termine  di
          decadenza   previsto   per   la   notificazione   dell'atto
          impositivo. Tra la  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti
          ovvero  di  inutile  decorso  del  termine   assegnato   al
          contribuente per rispondere  alla  richiesta  e  quella  di
          decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione
          dell'atto impositivo  intercorrono  non  meno  di  sessanta
          giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
          notificazione  dell'atto  impositivo   e'   automaticamente
          prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
          dei sessanta giorni. 
              8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,  l'atto
          impositivo e' specificamente motivato, a pena di  nullita',
          in  relazione  alla  condotta  abusiva,  alle  norme  o  ai
          principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali  realizzati,
          nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine
          di cui al comma 6. 
              9.  L'amministrazione   finanziaria   ha   l'onere   di
          dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  abusiva,  non
          rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui  ai
          commi 1 e 2.  Il  contribuente  ha  l'onere  di  dimostrare
          l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 
              10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori  tributi
          accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti  in
          riscossione, ai sensi dell'art. 68 del decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546, e,  successive  modificazioni,  e
          dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 472. 
              11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate  le
          disposizioni del  presente  articolo  possono  chiedere  il
          rimborso delle imposte pagate a  seguito  delle  operazioni
          abusive i cui vantaggi  fiscali  sono  stati  disconosciuti
          dall'amministrazione finanziaria, inoltrando  a  tal  fine,
          entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
          definitivo ovvero e' stato  definito  mediante  adesione  o
          conciliazione   giudiziale,   istanza   all'Agenzia   delle
          entrate, che  provvede  nei  limiti  dell'imposta  e  degli
          interessi  effettivamente  riscossi  a  seguito   di   tali
          procedure. 
              12. In sede di accertamento l'abuso  del  diritto  puo'
          essere configurato solo se i vantaggi fiscali  non  possono
          essere   disconosciuti   contestando   la   violazione   di
          specifiche disposizioni tributarie. 
              13. Le operazioni  abusive  non  danno  luogo  a  fatti
          punibili ai sensi  delle  leggi  penali  tributarie.  Resta
          ferma   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative
          tributarie.».