Art. 26 Altre disposizioni transitorie 1. Le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017. 2. L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni. 3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015. 4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la societa' interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla conclusione del procedimento di quotazione. 5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. 8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data. 9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per societa' partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata». 10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»: «9-bis. Sperimentazioni gestionali. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato. 2. Il programma di sperimentazione e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona; f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.» - La delibera CIPE 21 marzo 1997 recante «Disciplina della programmazione negoziata», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105. - La legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.. - Si riporta il testo degli articoli 11-quater e 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», come modificati dal presente decreto: «Art. 11-quater (Societa' controllate). - 1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la societa' nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con societa' che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 3. Le societa' controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le societa' quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per societa' quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.» «Art. 11-quinquies (Societa' partecipate). - 1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la societa' nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di societa' quotata. 2. Le societa' partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per societa' partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la societa' a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.»