Art. 26 
 
 
                   Altre disposizioni transitorie 
 
  1. Le  societa'  a  controllo  pubblico  gia'  costituite  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti
alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per
le  disposizioni  dell'articolo  17,  comma   1,   il   termine   per
l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017. 
  2. L'articolo 4  del  presente  decreto  non  e'  applicabile  alle
societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi  come
oggetto sociale esclusivo la gestione  di  fondi  europei  per  conto
dello Stato o delle regioni. 
  3. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  comunque  mantenere  le
partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015. 
  4. Nei dodici mesi  successivi  alla  sua  entrata  in  vigore,  il
presente decreto non  si  applica  alle  societa'  in  partecipazione
pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in
mercati regolamentati con provvedimento  comunicato  alla  Corte  dei
conti. Ove entro il suddetto termine la  societa'  interessata  abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto
continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla  conclusione
del procedimento di quotazione. 
  5. Nei dodici mesi  successivi  alla  sua  entrata  in  vigore,  il
presente decreto non  si  applica  alle  societa'  in  partecipazione
pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti
volti all'emissione di strumenti finanziari,  diversi  dalle  azioni,
quotati in mercati regolamentati. I  suddetti  atti  sono  comunicati
alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di  dodici
mesi il procedimento di  quotazione  si  sia  concluso,  il  presente
decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque
fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti  degli  atti
volti all'emissione di strumenti finanziari,  diversi  dalle  azioni,
quotati in  mercati  regolamentati,  adottati  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni degli articoli 4 e  19  non  si  applicano  alle
societa' a partecipazione pubblica derivanti da  una  sperimentazione
gestionale  costituite  ai  sensi  dell'articolo  9-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  7. Sono fatte salve, fino al completamento dei  relativi  progetti,
le  partecipazioni  pubbliche  nelle  societa'  costituite   per   il
coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e  dei  contratti
d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21  marzo
1997. 
  8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non  sia
stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di  cui  all'articolo  11,
comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data. 
  9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini  dell'elaborazione  del  bilancio
consolidato, si definisce»; 
  b) all'articolo 11-quinquies, comma 1,  le  parole:  «Per  societa'
partecipata»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «Ai    fini
dell'elaborazione   del   bilancio    consolidato,    per    societa'
partecipata». 
  10. Le societa' a controllo pubblico si  adeguano  alle  previsioni
dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione
straordinaria  di  cui  all'articolo   24,   alla   razionalizzazione
periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal  2018,  con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 
  12. Al fine di favorire  il  riordino  delle  partecipazioni  dello
Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui  all'articolo
9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016  pervenga  la  proposta  dei
relativi ministri, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie  delle  altre
amministrazioni statali e' trasferita al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche in deroga alla previsione  normativa  originaria
riguardante  la  costituzione  della  societa'  o  l'acquisto   della
partecipazione. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante  «Riordino
          della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
          della L. 23 ottobre 1992, n. 421»: 
              «9-bis. Sperimentazioni gestionali. 
              1. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi  a
          oggetto nuovi modelli gestionali  che  prevedano  forme  di
          collaborazione  tra  strutture   del   Servizio   sanitario
          nazionale  e  soggetti   privati,   anche   attraverso   la
          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
          privato. 
              2. Il programma di sperimentazione  e'  adottato  dalla
          regione o dalla provincia autonoma  interessata,  motivando
          le  ragioni   di   convenienza   economica   del   progetto
          gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
          e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
          regionale  ed  evidenziando  altresi'   gli   elementi   di
          garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 
              a)  privilegiare  nell'area  del  settore  privato   il
          coinvolgimento  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
              b) fissare limiti percentuali  alla  partecipazione  di
          organismi privati in misura non superiore  al  quarantanove
          per cento; 
              c) prevedere forme idonee di limitazione alla  facolta'
          di cessione della propria quota sociale nei  confronti  dei
          soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; 
              d) disciplinare le forme di  risoluzione  del  rapporto
          contrattuale   con    privati    che    partecipano    alla
          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
          confronti di terzi; 
              e) definire partitamente i compiti,  le  funzioni  e  i
          rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e  privati
          che partecipano  alla  sperimentazione  gestionale,  avendo
          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
          contrattuali, di appalto o  subappalto,  nei  confronti  di
          terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per  la
          fornitura  di  opere  e   servizi   direttamente   connessi
          all'assistenza alla persona; 
              f) individuare forme e modalita' di  pronta  attuazione
          per la risoluzione della convenzione di  sperimentazione  e
          scioglimento degli organi  societari  in  caso  di  mancato
          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 
              3. La Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per  i  servizi  sanitari
          regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti  sia
          sul piano  economico  sia  su  quello  della  qualita'  dei
          servizi, ivi comprese le forme di  collaborazione  in  atto
          con soggetti privati per la gestione di compiti diretti  di
          tutela della salute.  Al  termine  del  primo  triennio  di
          sperimentazione, sulla base dei  risultati  conseguiti,  il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 
              4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di  cui
          al presente articolo, e' fatto  divieto  alle  aziende  del
          Servizio sanitario  nazionale  di  costituire  societa'  di
          capitali aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento  di
          compiti diretti di tutela della salute.» 
              - La delibera CIPE 21 marzo  1997  recante  «Disciplina
          della  programmazione  negoziata»,  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105. 
              -  La  legge  28  dicembre  2015,   n.   208,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2015,  n.
          302, S.O.. 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  11-quater  e
          11-quinquies del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
          118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
          articoli 1 e 2 della legge 5  maggio  2009,  n.  42»,  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 11-quater (Societa' controllate). -  1.  Ai  fini
          dell'elaborazione del bilancio  consolidato,  si  definisce
          controllata da una regione o da un ente locale la  societa'
          nella quale  la  regione  o  l'ente  locale  ha  una  delle
          seguenti condizioni: 
              a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta
          di  patti   parasociali,   della   maggioranza   dei   voti
          esercitabili nell'assemblea ordinaria  o  dispone  di  voti
          sufficienti  per   esercitare   una   influenza   dominante
          sull'assemblea ordinaria; 
              b) il diritto, in virtu'  di  un  contratto  o  di  una
          clausola statutaria, di esercitare un'influenza  dominante,
          quando la legge consente tali contratti o clausole. 
              2. I contratti di  servizio  pubblico  e  gli  atti  di
          concessione   stipulati   con   societa'    che    svolgono
          prevalentemente  l'attivita'  oggetto  di  tali   contratti
          comportano l'esercizio di influenza dominante. 
              3. Le societa' controllate sono distinte nelle medesime
          tipologie previste per gli enti strumentali. 
              4. In fase di prima applicazione del presente  decreto,
          con  riferimento  agli   esercizi   2015-2017,   non   sono
          considerate  le  societa'  quotate   e   quelle   da   esse
          controllate ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile.  A
          tal fine,  per  societa'  quotate  degli  enti  di  cui  al
          presente  articolo  si  intendono  le  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.» 
              «Art. 11-quinquies (Societa' partecipate). - 1. Ai fini
          dell'elaborazione del bilancio  consolidato,  per  societa'
          partecipata da una regione o da un ente locale, si  intende
          la  societa'  nella  quale  la  regione  o  l'ente  locale,
          direttamente o indirettamente,  dispone  di  una  quota  di
          voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per
          cento, o al 10 per cento se trattasi di societa' quotata. 
              2. Le societa' partecipate sono distinte nelle medesime
          tipologie previste per gli enti strumentali. 
              3. In fase di prima applicazione del presente  decreto,
          con  riferimento  agli  esercizi  2015-2017,  per  societa'
          partecipata da una regione o da un ente locale, si  intende
          la societa' a totale partecipazione pubblica affidataria di
          servizi pubblici locali della regione o  dell'ente  locale,
          indipendentemente dalla quota di partecipazione.»