Art. 26 
 
 
                        Contributi selettivi 
 
  1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e  l'audiovisivo,
concede contributi  selettivi  per  la  scrittura,  lo  sviluppo,  la
produzione e la distribuzione nazionale  e  internazionale  di  opere
cinematografiche e audiovisive. 
  2. I contributi di cui al  comma  1  sono  destinati,  fatto  salvo
quanto  previsto   dal   comma   3,   prioritariamente   alle   opere
cinematografiche e in particolare alle opere prime e  seconde  ovvero
alle opere realizzate da giovani  autori  ovvero  ai  film  difficili
realizzati con modeste  risorse  finanziarie  ovvero  alle  opere  di
particolare  qualita'  artistica  realizzate  anche  da  imprese  non
titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo  24  della
presente legge nonche' alle  opere  che  siano  sostenute  e  su  cui
convergano contributi di piu' aziende,  siano  esse  piu'  piccole  o
micro aziende inserite in una rete d'impresa  o  piu'  aziende  medie
convergenti temporaneamente, anche una tantum, per  la  realizzazione
dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione  alla  qualita'
artistica  o  al  valore  culturale  dell'opera  o  del  progetto  da
realizzare, in base alla valutazione di  cinque  esperti  individuati
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma  4  tra
personalita' di chiara fama  anche  internazionale  e  di  comprovata
qualificazione professionale nel settore.  Detti  esperti  non  hanno
titolo a compensi, gettoni, indennita' comunque denominate, salvo  il
rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle  spese  documentate
effettivamente  sostenute.  I  contributi  per  la   scrittura   sono
assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
  3. Il Ministero concede altresi' contributi selettivi alle  imprese
operanti nel settore dell'esercizio cinematografico  e  alle  imprese
cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate  categorie.
Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra  quelle
di nuova costituzione, tra le start-up e tra  quelle  che  abbiano  i
requisiti delle micro imprese ai sensi  della  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento  alle  piccole
sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore  a
15.000 abitanti. Le finalita', le modalita', i  requisiti  soggettivi
ed oggettivi, i limiti e le  ulteriori  disposizioni  attuative  sono
definiti nel decreto cui al comma 4. 
  4. Con decreto del Ministro, da  emanare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  acquisiti  i
pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio
superiore,  sono  definite  le  modalita'  applicative  del  presente
articolo  e  in  particolare  possono   essere   previsti   ulteriori
contributi  selettivi  per  la  scrittura  e  lo  sviluppo  di  opere
audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalita' e
nei limiti  definiti  dal  medesimo  decreto;  il  decreto  definisce
inoltre i meccanismi e le modalita' per le eventuali restituzioni  al
Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati,  ovvero
il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita  ai
sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.